In questo forum spesso sono pervenute disperate denunce di stalking subite da condomini pacifici che non vorrebbero altro che vivere sereni . A costoro è indirizzata la presente trattazione sperando possa risultare utile
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Il difficile rapporto tra còndomini. Chi vive la realtà condominiale sa bene quanto possa essere difficile la convivenza con i propri vicini di casa, coi quali può accadere di essere in discussione, anche perenne, ed a volte purtroppo in conflitto: i rapporti, che finiscono così con l’essere complicati se non proprio burrascosi, vivono di situazioni che spesso travalicano i confini della legalità sconfinando in atteggiamenti delittuosi dai connotati più disparati: si può passare così dalle più frequenti e banali ingiurie ai fastidiosi imbrattamenti o getti di cose pericolose, attraverso comportamenti in cui sono ravvisabili gli estremi della violenza privata piuttosto che quelli delle molestie, giusto per citare alcuni dei reati che più facilmente possono essere commessi nell'ambito della vita condominiale.
Si pensi ad esempio a cosa può accadere durante un’assemblea condominiale dai toni un po’ più accesi del solito, quando è facile che scappi un’offesa che, poiché proferita in presenza di più persone, assume la connotazione della diffamazione. Si pensi ancora alla violenza privata insita nel rubare il posto auto o nell’impedire l’utilizzo di altro spazio esclusivo, o nell'ostacolare il godimento di un qualsiasi bene. E che dire infine degli schiamazzi o della radio o TV usati a tutto volume, spesso anche in orari del tutto inusuali, o dell’uso di calzature rumorose in appartamenti per nulla ovattati?
Insomma, nella quotidianità della vita condominiale è davvero facile superare il delicato limite del “penalmente rilevante”.
Dalle molestie allo stalking: quando la petulanza può costare davvero cara. Proprio perché le situazioni delittuose sin qui descritte (e molte altre ancora, naturalmente) si manifestano nella prassi di tutti i giorni è il caso di porre l’attenzione su un reato che si rischia di commettere forse inconsciamente ed inconsapevolmente, anche perché “giovane” e quindi poco conosciuto: il reato di atti persecutori, meglio noto come stalking.
Previsto dall’art. 612 bis cod. pen. ed introdotto dalla L. n. 11 del 23/02/2009, questo delitto punisce le condotte di minaccia o molestia che, reiterate nel tempo, finiscono col turbare così profondamente la vita delle vittime al punto da provocare in loro gravi stati d’ansia o, peggio ancora, costringerli a mutare le abitudini e stili di vita.
Gli elementi caratterizzanti dello stalking sono quindi la reiterazione delle azioni criminose (una sola minaccia, anche se provoca “l’effetto sperato”, non costituisce “atti persecutori” e non a caso il nome stesso del reato in questione è declinato al plurale…) e la loro incidenza negativa nella vita delle persone che ne sono vittima: il Legislatore ha voluto così tutelare quei soggetti che, subendo continue vessazioni, sono costrette a modificare la loro stessa vita che altrimenti diviene insopportabile.
Lo stalking entra nel condominio. Quello che apparentemente può sembrare un reato tipicamente “affettivo” (complice anche la campagna mediatica in atto da diversi mesi: giornali e TV sono quotidianamente pieni di notizie riguardanti arresti e condanne per questo giovane reato ma vecchio problema), in quanto le vittime sono quasi esclusivamente partner e soprattutto ex, in particolar modo donne, oggetto di attenzioni morbose se non addirittura violente, è invece un delitto ben configurabile anche al di fuori di una relazione amorosa: è infatti sufficiente il compimento di più atti molesti o minatori che ledano l’altrui sfera psico-affettiva o inducano la vittima a mutare stile di vita perché ci si trovi di fronte agli atti persecutori puniti dalla norma in oggetto, indipendentemente dai rapporti affettivi o parentali che leghino il persecutore al perseguitato (che incidono al più sul piano sanzionatorio).
È poi naturale che taluni contesti, connotati dallo stare insieme quotidianamente e spesso male, siano terreno fertile per il proliferarsi di comportamenti che rientrano nello schema tipico del reato così come sin qui delineato: la vita di condominio, come detto, non è infatti facile ed anzi spesso ci si trova costretti a vivere astretto contatto con persone di ogni tipo, ed essere quindi incolpevolmente esposti a situazioni davvero ai limiti della sopportazione e che, se petulanti e seriamente mortificanti, possono costituire stalking.
D’altronde già dal 2011, a pochi mesi quindi dall’entrata in vigore della legge istitutiva del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., la Suprema Corte è intervenuta per chiarire la possibilità che lo stalking si possa compiere anche tra condomini: integra quindi il delitto di atti persecutori e non quello di minaccia né di violenza privata il comportamento di un soggetto che, minacciando di morte alcune condomine, arrivando finanche ad aggredirle fisicamente (bloccando l’ascensore in cui le vittime si erano rifugiate per sfuggirgli), aveva finito col costringere alcune delle vittime a trasferirsi altrove. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20895 del 25/05/2011),
Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte”: le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto la Cassazione si era peraltro già espressa nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).
E così è stalking anche “insozzare quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà del vicino gettandovi rifiuti di ogni genere”, se con tale condotta gli si provoca “un perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per l’incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi”: in tal senso si espressa la Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia di conferma della condanna comminata proprio nei confronti di un soggetto che si era reso responsabile di questi atti, giustamente inquadrati appunto come persecutori tra condomini (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 39933 del 26/09/2013).
Dall’ammonimento al carcere: le conseguenze dello stalking. Le conseguenze, per chi è accusato o peggio ancora condannato per il delitto di stalking possono essere davvero pesanti: si va infatti dal più semplice ammonimento del Questore (una specie di diffida, che comporta, ove l’ammonito reiteri le condotte, la procedibilità d’ufficio e l’aumento della pena in caso di condanna), che comporta l’obbligo, introdotto dal D.L. n. 93 del 14/08/2013 (cd. Decreto sul femminicidio), di revoca del porto d’armi eventualmente concesso al soggetto segnalato, all’arresto e la detenzione, domiciliare o carceraria, nei casi più gravi, per i soggetti indiziati del compimento di atti persecutori.
La pena per il reato in questo in questione è infine tutt’altro che leggera, potendo arrivare nel massimo a 5 anni di carcere (aumentabili finanche ad oltre sette anni in presenza di vari fattori soggettivi), e comportando, proprio in ragione della sua entità non certo modesta, anche l’applicazione di misure preventive obbligatorie quali l’arresto in caso di flagranza e, come accennato, la custodia cautelare.
Sarà quindi opportuno pensarci bene, anzi, meglio prima di lasciarsi andare ad atteggiamenti di inciviltà, spinti dal disprezzo verso il condomino del piano di sotto piuttosto che quello della porta accanto, perché il passo dall’uscio di casa alle porte del carcere è davvero più breve di quanto si possa pensare.
7/11/2013
di Avv. Mauro Blonda
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Il difficile rapporto tra còndomini. Chi vive la realtà condominiale sa bene quanto possa essere difficile la convivenza con i propri vicini di casa, coi quali può accadere di essere in discussione, anche perenne, ed a volte purtroppo in conflitto: i rapporti, che finiscono così con l’essere complicati se non proprio burrascosi, vivono di situazioni che spesso travalicano i confini della legalità sconfinando in atteggiamenti delittuosi dai connotati più disparati: si può passare così dalle più frequenti e banali ingiurie ai fastidiosi imbrattamenti o getti di cose pericolose, attraverso comportamenti in cui sono ravvisabili gli estremi della violenza privata piuttosto che quelli delle molestie, giusto per citare alcuni dei reati che più facilmente possono essere commessi nell'ambito della vita condominiale.
Si pensi ad esempio a cosa può accadere durante un’assemblea condominiale dai toni un po’ più accesi del solito, quando è facile che scappi un’offesa che, poiché proferita in presenza di più persone, assume la connotazione della diffamazione. Si pensi ancora alla violenza privata insita nel rubare il posto auto o nell’impedire l’utilizzo di altro spazio esclusivo, o nell'ostacolare il godimento di un qualsiasi bene. E che dire infine degli schiamazzi o della radio o TV usati a tutto volume, spesso anche in orari del tutto inusuali, o dell’uso di calzature rumorose in appartamenti per nulla ovattati?
Insomma, nella quotidianità della vita condominiale è davvero facile superare il delicato limite del “penalmente rilevante”.
Dalle molestie allo stalking: quando la petulanza può costare davvero cara. Proprio perché le situazioni delittuose sin qui descritte (e molte altre ancora, naturalmente) si manifestano nella prassi di tutti i giorni è il caso di porre l’attenzione su un reato che si rischia di commettere forse inconsciamente ed inconsapevolmente, anche perché “giovane” e quindi poco conosciuto: il reato di atti persecutori, meglio noto come stalking.
Previsto dall’art. 612 bis cod. pen. ed introdotto dalla L. n. 11 del 23/02/2009, questo delitto punisce le condotte di minaccia o molestia che, reiterate nel tempo, finiscono col turbare così profondamente la vita delle vittime al punto da provocare in loro gravi stati d’ansia o, peggio ancora, costringerli a mutare le abitudini e stili di vita.
Gli elementi caratterizzanti dello stalking sono quindi la reiterazione delle azioni criminose (una sola minaccia, anche se provoca “l’effetto sperato”, non costituisce “atti persecutori” e non a caso il nome stesso del reato in questione è declinato al plurale…) e la loro incidenza negativa nella vita delle persone che ne sono vittima: il Legislatore ha voluto così tutelare quei soggetti che, subendo continue vessazioni, sono costrette a modificare la loro stessa vita che altrimenti diviene insopportabile.
Lo stalking entra nel condominio. Quello che apparentemente può sembrare un reato tipicamente “affettivo” (complice anche la campagna mediatica in atto da diversi mesi: giornali e TV sono quotidianamente pieni di notizie riguardanti arresti e condanne per questo giovane reato ma vecchio problema), in quanto le vittime sono quasi esclusivamente partner e soprattutto ex, in particolar modo donne, oggetto di attenzioni morbose se non addirittura violente, è invece un delitto ben configurabile anche al di fuori di una relazione amorosa: è infatti sufficiente il compimento di più atti molesti o minatori che ledano l’altrui sfera psico-affettiva o inducano la vittima a mutare stile di vita perché ci si trovi di fronte agli atti persecutori puniti dalla norma in oggetto, indipendentemente dai rapporti affettivi o parentali che leghino il persecutore al perseguitato (che incidono al più sul piano sanzionatorio).
È poi naturale che taluni contesti, connotati dallo stare insieme quotidianamente e spesso male, siano terreno fertile per il proliferarsi di comportamenti che rientrano nello schema tipico del reato così come sin qui delineato: la vita di condominio, come detto, non è infatti facile ed anzi spesso ci si trova costretti a vivere astretto contatto con persone di ogni tipo, ed essere quindi incolpevolmente esposti a situazioni davvero ai limiti della sopportazione e che, se petulanti e seriamente mortificanti, possono costituire stalking.
D’altronde già dal 2011, a pochi mesi quindi dall’entrata in vigore della legge istitutiva del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., la Suprema Corte è intervenuta per chiarire la possibilità che lo stalking si possa compiere anche tra condomini: integra quindi il delitto di atti persecutori e non quello di minaccia né di violenza privata il comportamento di un soggetto che, minacciando di morte alcune condomine, arrivando finanche ad aggredirle fisicamente (bloccando l’ascensore in cui le vittime si erano rifugiate per sfuggirgli), aveva finito col costringere alcune delle vittime a trasferirsi altrove. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20895 del 25/05/2011),
Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte”: le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto la Cassazione si era peraltro già espressa nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).
E così è stalking anche “insozzare quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà del vicino gettandovi rifiuti di ogni genere”, se con tale condotta gli si provoca “un perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per l’incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi”: in tal senso si espressa la Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia di conferma della condanna comminata proprio nei confronti di un soggetto che si era reso responsabile di questi atti, giustamente inquadrati appunto come persecutori tra condomini (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 39933 del 26/09/2013).
Dall’ammonimento al carcere: le conseguenze dello stalking. Le conseguenze, per chi è accusato o peggio ancora condannato per il delitto di stalking possono essere davvero pesanti: si va infatti dal più semplice ammonimento del Questore (una specie di diffida, che comporta, ove l’ammonito reiteri le condotte, la procedibilità d’ufficio e l’aumento della pena in caso di condanna), che comporta l’obbligo, introdotto dal D.L. n. 93 del 14/08/2013 (cd. Decreto sul femminicidio), di revoca del porto d’armi eventualmente concesso al soggetto segnalato, all’arresto e la detenzione, domiciliare o carceraria, nei casi più gravi, per i soggetti indiziati del compimento di atti persecutori.
La pena per il reato in questo in questione è infine tutt’altro che leggera, potendo arrivare nel massimo a 5 anni di carcere (aumentabili finanche ad oltre sette anni in presenza di vari fattori soggettivi), e comportando, proprio in ragione della sua entità non certo modesta, anche l’applicazione di misure preventive obbligatorie quali l’arresto in caso di flagranza e, come accennato, la custodia cautelare.
Sarà quindi opportuno pensarci bene, anzi, meglio prima di lasciarsi andare ad atteggiamenti di inciviltà, spinti dal disprezzo verso il condomino del piano di sotto piuttosto che quello della porta accanto, perché il passo dall’uscio di casa alle porte del carcere è davvero più breve di quanto si possa pensare.
7/11/2013
di Avv. Mauro Blonda
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