non so se il Comune da cui scrivi nel suo regolamento edilizio ha l'obbligo, da parte dei proprietari di un edificio, di manutentarlo per ragioni estetiche. Senz'altro ci sarà l'obbligo di manutentarlo in modo che le condizioni dell'edificio non costituiscano pericolo per terzi. In pratica di obbligo ci sono i lavori per la messa in sicurezza degli intonaci e di tutte le parti che possano, cadendo, cagionare danni a persone e cose. Questi lavori, se non sono seguiti da lavori di riparazione e ripristino, aumentano l'aspetto decadente del palazzo.
Per deliberare i lavori di rifacimento della facciata occorre fare una serie di assemblee che prevedono la nomina del progettista, e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che dovrà redigere il capitolato dei lavori ed il computo metrico dei lavori tenendo conto del PSC redatto dal coordinatore della sicurezza. Seconda assemblea per approvare i lavori, incominciare a raccogliere i soldi per pagare la futura impresa. Terza assemblea per scegliere l'impresa, il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 1136, quarto comma, c.c. per le riparazioni straordinarie di “notevole” entità, come lo sono i lavori di rifacimento delle facciate, è necessario che la deliberazione sia votata dalla maggioranza degli intervenuti all’ assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.
Una volta deliberato tutti i condomini sono tenuti a pagare la loro quota.