Vallo a spiegare ai Giudici...tanto per citarne alcune:
Prima della riforma.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 25 ottobre 2012 n 41675
Motivi della decisione
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione resa il 26.10.2007, a conclusione del giudizio con rito ordinario, dal Tribunale di Livorno sezione di Cecina, che ha dichiarato P.D.F. colpevole dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di danneggiamento, condannandola alla pena – con le attenuanti generiche ed unificati dalla continuazione i due reati – di euro trecento di multa e al risarcimento del danno in favore di una delle tre costituite parti civili; risarcimento che la Corte territoriale, in accoglimento del loro appello, ha esteso anche alle altre due parti civili.
Dopo della riforma
Ordinanza n. 15600 del 29 settembre 2014 il Tribunale di Brescia in sede collegiale ha negato all’amministratore il potere di sospendere l’erogazione dell’acqua al condòmino moroso con considerazioni che sembrerebbero in contrasto con un’interpretazione letterale del testo normativo.
Il Tribunale ha ritenuto che l’erogazione dell’acqua non possa essere sospesa nonostante la morosità in quanto: a) il servizio di fornitura attraverso un unico contratto condominiale non è un servizio erogato dal condominio, ma dalla società erogatrice, instaurandosi tra il condominio e l’ente «un contratto di mera intermediazione economica»; b) i condomini virtuosi possono evitare di farsi carico delle morosità stipulando contratti individuali autonomi diretti con l’ente fornitore; c) dalla mancata erogazione dell’acqua ne deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e salute con pregiudizio di valori di rilievo costituzionale.
Rischio, con risvolti penali, in cui incorrerebbe l’amministratore là dove, potendolo tecnicamente fare, procedesse direttamente alla sospensione del servizio.
Unica cosa che può fare è limitare il flusso...ma non chiudere completamente.