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siete sicuri che il locatari non pagano al locatore queste spese?
quali contributi? quelli pensionistici ed assicurativi?in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre,
A parte il fatto che l'acqua è un servizio essenziale che difficilmente il fornitore può sospendere, in questo caso il condominio non il fornitore: è il cliente utilizzatore,; che poi a sua volta effettua con un determinato criterio la ripartizione della spesa tra i vari utenti. Quindi il condominio non è autorizzato a sospendere l'erogazione dell'acqua.può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
E' vero.Conta quello che dice l'art. 63, comma 3 disp. att. c.c.
Se è possibile interrompere l'erogazione dell'acqua, l'amministratore ne ha facoltà
Falso.
Ai sensi dell'art. 63, comma 3 disp. att. c.c., l'amministratore, in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Quindi, può interrompere l'erogazione dell'acqua
Si pensi paradossalmente al caso di rifornimento di benzina. La prima volta non pago, la volta successiva il benzinaio me ne versa di meno di quella che mi verserebbe se la volta prima avessi pagato! O no?Unica cosa che può fare è limitare il flusso...ma non chiudere completamente.
Si pensi paradossalmente al caso di rifornimento di benzina. La prima volta non pago, la volta successiva il benzinaio me ne versa di meno di quella che mi verserebbe se la volta prima avessi pagato! O no?
Fuor di metafora: se uno non ha soldi per l'acqua va a prenderla alla fonte (o alla fontanella) pubblica.
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