Problema di modesto profilo economico (presumo) ma non di semplice risoluzione ne di semplice trattamento fiscale .
Iniziamo valutare i vari profili fiscali:
1.Il compenso non è soggetto alla normativa IVA in quanto carente di un requisito fondamentale: quello della professionalità . E su questo versante la questione è chiusa.
2.Quanto percepito è reddito diverso occasionale? Cosi' lo trattano tutti . Non è perfettamente corretto ma in fatto non si ha sentore di contestazioni: si fa una ricevuta in cui l' AC (tutti i propri dati anagrafici, residenza, e CF) dice di aver percepito 1000 euro dal Condominio per la gestione condominiale dell'anno X; il condominio trattiene il 20% e lo versa entro il 16 del mese successivo all'erario ( e il condominio dovrà fare il 770) . Chi percepisce il reddito di lavoro autonomo "occasionale " lo dichiara nel quadro L insieme agli altri redditi ; determinate le imposte complessive si deduce quanto versato in acconto compreso il 20% de quo : E' un sistema (date le modeste cifre ) che in fatto non dà problemi con il fisco perché ha altro a cui pensare : consiglio questo anche se non è il sistema corretto , ma la inosservanza è peccato veniale. Per cui adotta questo sistema semplice: diversamente se perseguissi la perfezione ti scontreresti con in una serie indefinita di difficoltà che, in particolare , l' Inps ti frapporrebbe
Ma, dissertando, a parere di chi scrive il tuo reddito andrebbe trattato diversamente : ossia come un reddito di collaborazione coordinata e continuativa (quadro C dich. redditi ) con tanto di versamento di contributi a carico del condominio e parte a carico del collaboratore. Prevenendo le possibili obiezioni , in fatto in NON E' un reddito occasionale perché si ripete nel tempo in maniera continuativa e sistematica ( il reddito occasionale è spot, una tantum, una volta e basta per un limitato periodo di tempo ) . Non può' nemmeno tale reddito seppure modesto beneficiare della esenzione contributiva che spetta ai redditi continuativi di valore inferiore ai 5000 euro in quanto tale condizione agevolatava è subordinata ad un range temporale continuativo e definito non superiore ai 30gg, es dal 1.3 al 31.3. ( non diluibile in corso d'anno)