Il contratto di comodato è regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.
I contratti di comodato di beni immobili sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 168,00. La registrazione di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).
I contratti di comodato di beni immobili vengono registrati e bollati in duplice copia: una copia viene trattenuta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, l’altra copia è conservata obbligatoriamente da colui che concede in comodato l’immobile per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62: una marca da bollo per ogni foglio formato da quattro facciate scritte, per un totale di 100 righe o frazione di esse.
Dunque, è obbligatoria la forma scritta ed è altrettanto obbligatoria la registrazione del contratto.
Inoltre, essendo un contratto essenzialmente gratuito, non produce reddito (tali non sono i rimborsi delle spese).
Non si può applicare la cedolare secca.
Il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un soggetto diverso da un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3. Si applica l'aliquota IRPEF del relativo scaglione d'imposta.