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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Comodato precario ad un terzo come disposizione testamentaria
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<blockquote data-quote="tommi" data-source="post: 7337" data-attributes="member: 4193"><p>No michele, tu hai un diritto reale il comodatario no!!</p><p>Un consiglio spassionato non costa niente e quando aiuta fa senz'altro piacere; purtroppo credo che in questo caso non so se ce la faccio ad aiutarti veramente. In rete ho trovato la relazione di un avvocato che parla di tale tipo di comodato. </p><p></p><p><span style="color: #4000FF">Il comodato immobiliare. Comodato “vita natural durante” e diritto di abitazione</span></p><p><span style="color: #4000FF">Il contratto di comodato è definito legislativamente all’art. 1803 cod. civ. come il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realità, l’unilateralità, la gratuità.</span></p><p><span style="color: #4000FF"></span></p><p><span style="color: #4000FF">Quanto alla gratuità va precisato che il negozio gratuito non necessariamente nasconde un atto di liberalità. Invero, come altre volte ritenuto dalla Corte di Cassazione, oggetto del rapporto di comodato può ben essere anche la concessione gratuita di un’abitazione per lungo tempo o finché viva il concessionario (Cass. n. 1384 del 1957; n. 1018 del 1976; n. 511 del 1978; n. 3834 del 1980; n. 11620 del 1990; n. 9909 del 1998). La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l’an ed incerto il quando. Nell’ipotesi di comodato a termine – anche se di lunga durata -stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, Cass. 3/11/2004, n. 21059; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834 e Cass. 4 dicembre 1990, n. 11620, e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, Cass. 12 settembre 1968, n. 2927; Cass. 10 aprile 1970, n. 986; Cass. 20 marzo 1976, n. 1018; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834).</span></p><p><span style="color: #4000FF"></span></p><p><span style="color: #4000FF">Questo orientamento, che trova consenso nella prevalente dottrina, è da condividere, con la precisazione che gli eredi del comodante hanno pur sempre diritto – come lo aveva il comodante – di recedere dal contratto nelle ipotesi contemplate negli artt. 1804, comma terzo, 1811 e 1809, comma secondo, del codice civile. Non possono considerasi contrarie a questo orientamento nonostante la formulazione della massima ed un inciso peraltro non decisivo nell’economia della decisione – Cass. 19 aprile 1991, n. 4258, che è stata emessa in una causa nella quale si discuteva di un comodato precario e, quindi, senza fissazione di un termine, con riferimento al quale gli eredi – così come del resto il comodante – possono recedere dal contratto in ogni momento; né Cass. 24 settembre 1979, n. 4920, anch’essa resa in una causa avente ad oggetto un comodato precario; né, infine, Cass. 17 dicembre 1993, n. 12505, che si limita a richiamare le sentenze n. 4258 del 1991 e n. 4920 del 1979, soltanto al fine di ritenerle inapplicabili alla fattispecie esaminata.</span></p><p><span style="color: #4000FF"></span></p><p><span style="color: #4000FF">Quanto alla forma di tale contratto di comodato, va osservato che è giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. 4/12/1990, n. 11620; Cass. 13/10/73 n. 2591; Cass. 20/3/76 n. 1018; Cass. 25/6/77 n. 2732; Cass. 23/2/81 n. 1083<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /> che l’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale. Ne consegue che la prova di esso può essere data per testi ed anche per presunzioni, in quanto dalla legge non è prescritta alcuna forma particolare.</span></p><p><span style="color: #4000FF"></span></p><p><span style="color: #4000FF">Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione (con sent. n.8548/08) ha rilevato che, nell’ipotesi sussistano gli elementi del contratto di donazione del diritto di abitazione, privo però della forma scritta ad substantiam e pertanto nullo per difetto di forma, a norma dell’art. 1424 c.c. si verifica la conversione di questo nel contratto di comodato “vita natural durante”.</span></p><p><span style="color: #4000FF"></span></p><p><span style="color: #4000FF">Pertanto la Corte di cassazione, in applicazione dei suddetti principi, ha sancito i seguenti principi di diritto:</span></p><p><span style="color: #4000FF"></span></p><p><span style="color: #4000FF">“È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam” </span></p><p><span style="color: #4000FF">“L’onere della forma scritta nei contratti previsto dall’art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni” </span></p><p><span style="color: #4000FF">“Nell’ipotesi di comodato a termine , quale è quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante”. </span></p><p>Spero possa aiutarti a chiarire la tua situazione, credo però che ti convenga rivolgerti ad un buon avvocato. Secondo me ci sono delle buone possibilità. Facci sapere come va. :daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tommi, post: 7337, member: 4193"] No michele, tu hai un diritto reale il comodatario no!! Un consiglio spassionato non costa niente e quando aiuta fa senz'altro piacere; purtroppo credo che in questo caso non so se ce la faccio ad aiutarti veramente. In rete ho trovato la relazione di un avvocato che parla di tale tipo di comodato. [color=#4000FF]Il comodato immobiliare. Comodato “vita natural durante” e diritto di abitazione Il contratto di comodato è definito legislativamente all’art. 1803 cod. civ. come il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realità, l’unilateralità, la gratuità. Quanto alla gratuità va precisato che il negozio gratuito non necessariamente nasconde un atto di liberalità. Invero, come altre volte ritenuto dalla Corte di Cassazione, oggetto del rapporto di comodato può ben essere anche la concessione gratuita di un’abitazione per lungo tempo o finché viva il concessionario (Cass. n. 1384 del 1957; n. 1018 del 1976; n. 511 del 1978; n. 3834 del 1980; n. 11620 del 1990; n. 9909 del 1998). La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l’an ed incerto il quando. Nell’ipotesi di comodato a termine – anche se di lunga durata -stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, Cass. 3/11/2004, n. 21059; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834 e Cass. 4 dicembre 1990, n. 11620, e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, Cass. 12 settembre 1968, n. 2927; Cass. 10 aprile 1970, n. 986; Cass. 20 marzo 1976, n. 1018; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834). Questo orientamento, che trova consenso nella prevalente dottrina, è da condividere, con la precisazione che gli eredi del comodante hanno pur sempre diritto – come lo aveva il comodante – di recedere dal contratto nelle ipotesi contemplate negli artt. 1804, comma terzo, 1811 e 1809, comma secondo, del codice civile. Non possono considerasi contrarie a questo orientamento nonostante la formulazione della massima ed un inciso peraltro non decisivo nell’economia della decisione – Cass. 19 aprile 1991, n. 4258, che è stata emessa in una causa nella quale si discuteva di un comodato precario e, quindi, senza fissazione di un termine, con riferimento al quale gli eredi – così come del resto il comodante – possono recedere dal contratto in ogni momento; né Cass. 24 settembre 1979, n. 4920, anch’essa resa in una causa avente ad oggetto un comodato precario; né, infine, Cass. 17 dicembre 1993, n. 12505, che si limita a richiamare le sentenze n. 4258 del 1991 e n. 4920 del 1979, soltanto al fine di ritenerle inapplicabili alla fattispecie esaminata. Quanto alla forma di tale contratto di comodato, va osservato che è giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. 4/12/1990, n. 11620; Cass. 13/10/73 n. 2591; Cass. 20/3/76 n. 1018; Cass. 25/6/77 n. 2732; Cass. 23/2/81 n. 1083;) che l’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale. Ne consegue che la prova di esso può essere data per testi ed anche per presunzioni, in quanto dalla legge non è prescritta alcuna forma particolare. Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione (con sent. n.8548/08) ha rilevato che, nell’ipotesi sussistano gli elementi del contratto di donazione del diritto di abitazione, privo però della forma scritta ad substantiam e pertanto nullo per difetto di forma, a norma dell’art. 1424 c.c. si verifica la conversione di questo nel contratto di comodato “vita natural durante”. Pertanto la Corte di cassazione, in applicazione dei suddetti principi, ha sancito i seguenti principi di diritto: “È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam” “L’onere della forma scritta nei contratti previsto dall’art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni” “Nell’ipotesi di comodato a termine , quale è quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante”. [/color] Spero possa aiutarti a chiarire la tua situazione, credo però che ti convenga rivolgerti ad un buon avvocato. Secondo me ci sono delle buone possibilità. Facci sapere come va. :daccordo: [/QUOTE]
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