Spesso si assiste ad accordi tra comodante e comodatario rispetto ad opere interne come avviene anche nella locazione e negli affitti, in cui il comodatario si impegna ad effettuare lavori straordinari di ristrutturazione parziale dell’immobile a fronte dello sgravio del pagamento di un canone. In questo caso invece sarebbe meglio che si disciplinasse che tali interventi si considerano acquisiti dal comodante senza la corresponsione di alcun compenso a fronte delle opere e laddove non vi sia stato il consenso o anche senza ipotesi di preventivo consenso si disciplini che il comodante a diritto a richiedere il ripristino del precedente stato dell’immobile al momento della consegna a spese del comodatario.
Inoltre è sempre meglio inserire la clausola di rimando al codice civile per quanto non espressamente disciplinato dal contratto ossia al gruppo di articoli dal 1803 in poi.
http://www.tasse-fisco.com/case/con...o-esempi-redigere-quando/9661/comment-page-2/
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Dal punto di vista fiscale, attraverso un contratto di comodato non si trasferisce alcun diritto sul bene (come nel caso dell'usufrutto) ma solo la disponibilità per un determinato periodo; quindi gli obblighi fiscali su tale bene rimangono a carico del proprietario per il quale l'immobile concesso in comodato è equiparato ad un immobile tenuto a disposizione e per tanto dovrà pagare l'aliquota IMU stabilita dal comune di competenza che assorbe a partire dai redditi 2013 l'IRPEF precedentemente prevista.
http://www.blogaffitto.it/categorie/esperto/contratto-di-comodato-regolare-se-gratuito.html
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Come riportato sopra, uno degli elementi essenziali del comodato ex art 1803 II comma, sembrerebbe essere la
gratuità.Infatti la previsione di un corrispettivo sarebbe incompatibile con lo schema tipico del comodato, che, come ho detto, si basa sulla fiducia, sulla cortesia o su una esigenza temporanea del comodatario.
Tuttavia, la natura e la causa del negozio
de quo non vengono meno nel caso in cui i contraenti si accordino per imporre un onere a carico del comodatario stesso.
Infatti, il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per l'apposizione a carico del comodatario di un
modus, di un onere, purchè esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto
de quo(Ex Multis: Cass. Civ. Sent. n. 485 del 2003)
.In altre parole, è necessario che tale
modusnonsiponga come corrispettivo del godimento della cosa ed assuma così la natura di una controprestazione. Inoltre, l'elemento della gratuità o della onerosità del contratto in esame deve valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico-sociale che il contratto medesimo è destinato obbiettivamente ad adempiere. ecc......
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1785