Buongiorno a tutti, risponde il "fiscalista talebano".
Visto che la discussione sembra sempre più tesa a giudicare le mie considerazioni, piuttosto che a trovare delle soluzioni concrete per
@cec, vorrei mettere qualche punto fermo.
IL NOSTRO MODO DI AIUTARE
Innanzitutto, spiego meglio quale sia, secondo me e tutti i colleghi del mio studio, la missione di un consulente davvero utile.
Il nostro obiettivo è fare in modo che il cliente che ci chiede aiuto abbia tutte le carte in regola e rispetti ogni condizione prevista dalla normativa tecnica e fiscale (e giuridica) per richiedere i bonus casa. Ma, soprattutto, che sia pronto ad affrontare un'eventuale ispezione.
Noi siamo l'avvocato del diavolo, coloro che devono trovare ogni minimo cavillo che potrebbe causare un danno al cliente e preparare le giuste contromisure. Ci facciamo pagare per mettere al sicuro il beneficio fiscale richiesto e non solo per farlo ottenere.
Di fatto, il consulente "efficace" offre la sua professionalità e le sue competenze per evitare al cliente qualsiasi problema con le leggi (non esclusivamente con il Fisco) e non unicamente per procurargli un vantaggio a tutti i costi che, magari, è solo apparente.
Questo non vuol dire attenersi minuziosamente ai pareri del Fisco. Anzi, in alcuni casi abbiamo fatto l'esatto contrario rispetto alle sue interpretazioni e più avanti farò un esempio.
Insomma, noi ci assumiamo una responsabilità. Se diamo dei consigli, anche a titolo gratuito, lo facciamo mettendoci la faccia, sempre.
Nei forum ciò accade assai di rado: quasi tutti i partecipanti usano pseudonimi e non sono identificabili (professionisti compresi): chiunque può dire quello vuole, tanto nessuno sa chi è.
Ma quando c'è di mezzo la legge e il patrimonio di chi cerca consigli, bisogna usare coscienza.
Noi, come credo abbiate potuto notare tutti, siamo molto ben riconoscibili: c'è il nome del nostro studio, il nostro logo e, spesso, mettiamo riferimenti al nostro sito. Quindi è impossibile nasconderci.
Non crediate che la cosa sia stata studiata per farci pubblicità gratuita (fortunatamente, al momento, non ne abbiamo bisogno).
Al contrario: è più facile che questa scelta ci esponga a critiche anziché portarci clienti.
Ma chi fa il consulente perché ci crede davvero ha dentro di sé lo spirito solidale, che lo porta ad aiutare.
Non voglio passare per benefattore o per uomo pio ed è ovvio che, quando si supera il confine del veloce consiglio, la professionalità vada pagata.
Ma un primo aiuto "a babbo morto", io e i colleghi, non lo neghiamo mai a nessuno.
PERCHÉ RITENIAMO CORRETTO QUESTO MODO DI AIUTARE
I bonus casa esistono da decenni e di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Sono cambiate le normative, sono cambiati i governi e sono cambiati i controlli.
In tutto questo tempo il Fisco ha emanato centinaia di circolari e risoluzioni che, come giustamente dice
@Dimaraz ogni volta che ne cita una, non fanno legge.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate è un organo di controllo: non può legiferare né le sue interpretazioni hanno consistenza giuridica, senza avvallamento di un tribunale amministrativo o dei ministeri di competenza.
E, purtroppo (o per fortuna), non è raro che essa venga smentita.
Vi faccio solo qualche esempio, ma ne potrei citare diversi altri:
1- nella guida al bonus mobili c'è una FAQ in cui sostiene che il cambio della caldaia sia, di norma, una manutenzione straordinaria. Dunque, se effettuata, dà diritto ad accedere sia al bonus ristrutturazioni che al bonus mobili. Peccato che la normativa tecnica e diversi tribunali sostengano esattamente il contrario: quasi mai la sostituzione di un generatore di calore è manutenzione straordinaria. Ne ho parlato in modo approfondito
in questo post (dove, se vi va, potete trovare tutti i riferimenti normativi del caso)
2- nella guida all'Ecobonus sono anni che essa sostiene che "
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008)." Molti colleghi, noi compresi, abbiamo sempre pensato che fosse una considerazione arbitraria e priva di ogni fondamento normativo e, guarda caso, è già da qualche anno che le varie coorti amministrative ci danno ragione (
qui l'esempio più recente).
Non parliamo poi del caso dei portoncini blindati (2007-2008), che l'Agenzia sosteneva non essere detraibili con l'Ecobonus perché non considerabili "infissi", in quanto privi di superficie vetrata...
Ovviamente è stata smentita da tutti i Ministeri di competenza l'anno successivo. Ma, intanto, per un anno intero, la maggior parte dei contribuenti non ha voluto rischiare di portarli in detrazione, per evitare sanzioni.
Ai nostri clienti noi abbiamo consigliato di richiedere la detrazione comunque (come vedi
@basty noi non siamo sempre talebani), dato che i portoncini rispettavano del tutto i parametri tecnici definiti da decreto.
Tutte le suddette magagne burocratiche abbiamo cercato di rilevarle, di studiarle e di trovarne vie d'uscita fondate e sostenibili in caso di verifiche.
Questo modo di operare può risultare pignolo, lungo e, non lo nego, antipatico, addirittura ai clienti.
Fatto sta che nessuno degli oltre 2000 clienti seguiti in 12 anni di consulenze ha ricevuto sanzioni, anche a seguito di cause amministrative (talvolta durate anni).
Alcuni di quelli che hanno subito un controllo ci hanno perfino detto di aver ricevuto i complimenti degli ispettori per l'ordine e la chiarezza della documentazione prodotta.
Morale della favola: i risultati ottenuti e i ringraziamenti post-consulenza ci stanno dando ragione.
IL NOSTRO MODO DI OPERARE APPLICATO AL CASO DI @cec
Se rileggete dall'inizio ogni intervento fatto in questa discussione, noterete che nessuno, prima che subentrassi io, si è preoccupato di chiedere a
@cec cosa fosse stato indicato nei vari documenti ufficiali inerenti gli interventi, primi su tutti i 730 di padre e fratello.
Partire dalla verifica di conformità delle scartoffie depositate presso qualunque ente di competenza è in assoluto l'inizio più corretto.
Infatti il contenuto di quei documenti ha un'importante valenza in sede di controllo: puoi sbagliare anche in buona fede, ma sempre di errore si tratta e questo sposta di molto l'ago della bilancia e l'approfondimento della verifica.
Non so se a qualcuno di voi è mai capitato di seguire un Telefisco. In tali occasioni, gli incaricati dell'Agenzia non mancano mai di sottolineare che l'ordine e la precisione nelle incombenze formali e burocratiche è un'ottima presentazione quando vengono effettuati in controlli.
Il messaggio subliminale è: più ci rendi agevole la vita se veniamo a bussare alla tua porta, più è probabile che ne uscirai indenne.
Chi ha subito controlli sa cosa vuol dire avere qualche difformità in tal senso: ore, pazienza e (spesso) denaro che se ne vanno.
Stabilito che i 730 dei familiari di
@cec vanno assolutamente corretti (sempre che ce ne sia ancora modo), passiamo alla CILA.
Vi allego l'estratto del quadro incriminato. Prima di tutto leggete bene il suo titolo: "
Opere su parti comuni o modifiche esterne". Già solo quella"o" fa capire che una modifica esterna potrebbe riguardare parti non comuni.
Proseguite e leggete con attenzione le 4 opzioni, raffrontatele al caso di
@cec e pensate quale di esse sia quella idonea a rappresentarne la situazione reale.
Non so se abbiate competenze tecniche e abbiate mai compilato una CILA, ma mi interesserebbe avere il vostro parere.
Volete sapere cosa hanno risposto i due architetti, il geometra e l'ingegnere con cui collaboro (ovviamente interpellati in separata sede per non influenzarli) che redigono CILA quotidianamente? Opzione b1.
Questo significa che esiste un'incongruenza nella documentazione tecnica presentata al Comune. Per dovere di cronaca, ricordo che il Comune non ha facoltà di controllare preliminarmente la veridicità di quanto indicato nella CILA, ma la responsabilità di ogni difformità va in capo al tecnico redattore e al titolare della CILA stessa (in questo caso la mamma di
@cec).
Di fatto nella CILA ci sono queste due esplicite diciture:
1- "Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità"
2- "Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità"
Che ne dite, sarebbe il caso di chiedere al Comune se e come sanare anche questa cosuccia?...
Vi faccio presente anche un altro particolare: come ha fatto giustamente notare
@Dimaraz, le interpretazioni date dal Fisco vanno prese con le molle e, al massimo, applicate al contesto per le quali sono state espresse.
Mi riferisco a questa opinabile interpretazione:
Unico proprietario di un intero edificio
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
La locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121 risposta 2.6).
Il primo periodo dell'interpretazione è pleonastico. Infatti, è scontato che il proprietario di un edificio residenziale abbia sempre e comunque il diritto di disporre fiscalmente (e non solo) di esso "
in modo pieno ed esclusivo" (cit. art. 832 del C.C.), poiché è un diritto che gli riserva il Codice Civile.
Tanto è vero che egli ha facoltà di detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione di un suo immobile seppure in quel momento è ceduto in locazione a terzi, i quali ne hanno, dunque, la temporanea detenzione materiale e diretta.
Veniamo al secondo periodo: sapete cosa identifica inequivocabilmente in modo catastalmente certificato le componenti dell'edificio ad uso comune al di fuori dell'ambito condominiale? Sono i cosiddetti "Beni comuni non censibili".
In
questo post trovate una spiegazione dettagliata di cosa siano, del fatto che abbiano valenza catastale (e non per interpretazione) e tutti i riferimenti di legge che li riguardano.
Non è raro che si faccia una variazione catastale (introducendoli) quando si presentano situazioni (vedi il caso di affitti o comodati dove comunque può anche solo esserci un unico proprietario) che potrebbero portare a problemi fra più utilizzatori delle componenti di uno stabile.
Le sezioni comuni di un edificio possono essere usate in modo equamente suddiviso fra gli abitanti dello stesso, ma nessuno ne può rivendicare
per intero la disponibilità, salvo il proprietario.
Teniamo sempre comunque ben presente che:
- l'interpretazione è inserita in una Circolare vecchia di 20 anni e, nel frattempo, c'è stata nel 2012 una riforma della legge sul condomino, che ha modificato diversi articoli del Codice Civile, ma non ha assolutamente introdotto una definizione di "parte comune" che si basi solo sull'utilizzo di un bene e non anche sulla proprietà. Se fosse stata "intenzione del legislatore" introdurre questo concetto, pensate che non avrebbe colto occasione per farlo in questa situazione?
- nel caso di
@cec non si tratta di ereditare la detrazione da un proprietario, ma da un suo familiare convivente, che non deteneva alcun titolo di proprietà né diritto reale sull'edificio. Semplicemente gli era consentito detrarre le spese sull'unità immobiliare (e relative pertinenze) in cui si esplicava la convivenza e di cui aveva la detenzione diretta e materiale.
Si fosse trattato di un alloggio all'interno di un condominio, ci sarebbero state le quote millesimali a determinare senza ombra di dubbio la quota parte di detrazione spettante sulle parti comuni, proprio perché esse esistono e si possono frazionare sulla base del diritto di proprietà.
Nel caso di
@cec, in assenza di un documento ufficiale certificato che determini esattamente di quanta parte di tetto, facciata e marciapiedi dell'edificio sia consentito l'uso comune, al massimo si può presupporre una suddivisione al 50%. Ma anche questa sarebbe una supposizione arbitraria e opinabile.
Prendendola comunque per vera, il fratello e il padre avrebbero potuto farsi carico anche di tutta la spesa per la loro risistemazione ma,
in quanto familiari conviventi e non proprietari, avrebbero potuto fruire della detrazione per ristrutturazione solo solo sulla metà di essa.
Esempio pratico:
- spesa totale risistemazione: 100.000 euro
- spesa su cui i familiari convivente hanno diritto a detrarre in quanto utilizzatori diretti solo della metà dei beni: 50.000 euro
- detrazione fruibile dai familiari conviventi: 25.000 euro (da dividere pro quota sulla base delle spese realmente sostenute)
CONCLUSIONI
Innanzitutto urge provvedere alla correzioni della documentazione tecnica e fiscale che presenta incongruenze ed errori. Mi sembra che su questo non ci siano dubbi.
In secondo luogo, non essendoci alcuna normativa, sentenza né risposta del Fisco ad interpello (almeno io non ne ho trovate) che prendano in esame un caso analogo, l'unico modo per avere la certezza di quanto e come possano detrarre gli eredi capienti del familiare convivente deceduto è quella di presentare un interpello formale all'Agenzia delle Entrate (fermo restando che, per quanto detto in precedenza, quest'ultimo potrebbe comunque essere un documento passibile di opposizione in sede giudiziaria).
Questa, ad avviso mio e dei miei colleghi, è la sola soluzione a prova di verifica che metterebbe al sicuro e i familiari di
@cec.
Mi scuso per la prolissità che ho usato in questa risposta, ma la ritenevo indispensabile per:
1- far comprendere meglio la ratio di questi e di tutti gli altri miei interventi nel forum
2- dare a
@cec una direzione cauta e concreta da intraprendere (seppur non risolutiva al 100%) per evitare problemi che potrebbero essere molto onerosi.
So che è più facile ascoltare i pareri a proprio favore ma, quando ci sono di mezzo leggi, soldi e tasse, è ancor più ragionevole muoversi con la massima cautela.
Ovviamente liberissimi tutti di avere pareri diversi dai miei e di continuare a dare i suggerimenti che si ritengono più opportuni.
Meno male che esiste il confronto!