anche io @basty, sai cosa faccio? Se non ci saranno altri supporti domani giro il post alla mia commercialista! vediamo cosa mi dirà...grazie comunqueMi aspettavo qualche commento o replica
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anche io @basty, sai cosa faccio? Se non ci saranno altri supporti domani giro il post alla mia commercialista! vediamo cosa mi dirà...grazie comunqueMi aspettavo qualche commento o replica
Ringrazio di nuovo @Biz Consulting per il tempo e l'alta competenza mostrata al mio difficile quesito, hai velocemente individuato la criticità a me finora sconosciuta. Credetemi, non essendo del settore, spesso non mi è stato semplice starvi dietro.Mi sento chiamato in causa di nuovo. e quindi rispondo.
Direi di no: inizialmente l'avente diritto naturale era la mamma. Cui è subentrato per sostituzione il papà convivente con la avente diritto. La figlia che non coabitava col padre non avrebbe potuto subentrare, nè all'origine, e (relativamente) nè come erede se consideriamo che tu figlia non hai la detenzione materiale diretta della u. i. di tuo padre.e tutti noi (io,mamma e fratello) che abbiamo vissuto e continueremo a vivere nell'abitazione avremmo avuto diritto a detrarre pro-quota la parte residua di mio papà.
Ciò premesso, faccio presente a @basty che la frase della guida dell'Agenzia delle Entrate che ha messo in grassetto è inserita in un capitolo che ha un titolo ben preciso (1.2 PARTI CONDOMINIALI ).
Ergo, bisogna attribuire a questo enunciato una contesto ben preciso:
1- il contesto è quello delle parti comuni "condominiali"
2- in un condominio possono esserci più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un unico proprietario
3- a tali unità possono essere assoggettate parti comuni "condominiali", anche ad uso esclusivo
Risultato: quella frase va letta ed interpretata nel contesto in cui è stata inserita e non estrapolata da esso poiché, così facendo, perde ogni senso di esistere.
In alcuni casi, su problematiche analoghe, anche con esiti diametralmente opposti.
Basta anche solo che i controlli vengano fatto da due agenzie diverse nella stessa provincia su contribuenti che hanno eseguito interventi simili per ottenere esiti differenti. Non per niente i tribunali amministrativi sono oberati di cause che vedono come protagonista il Fisco.
Questo è senz'altro condivisibile. Quindi a parte le ricerche su internet ecc che lasciano il tempo che troivano, anche da parte di un consulente professionale è bene richiedere ed avere riferimenti legislativi puntuali e non sue sole deduzioni, sia pur confortate da casi reali.Esistono delle leggi che danno disposizioni e linee guida e da esse bisogna partire, perché sono queste le sole ad essere prese in considerazione in caso di contenzioso.
ok capito meglio ora. Comunque sia io che mamma non siamo capienti, per cui c'è da concentrarsi su cosa potrebbe recuperare mio fratello, l'unico ad essere capiente anche per il totale della detrazione residua!@cec: ... mi permetto di segnalare un punto che sempre secondo me non è corretto:....
Non stiamo esaminando un testo letterario, quindi l'analisi logica e sintattica lasciano il tempo che trovano se non valuti la frase nel contesto in cui è stata inserita. E il contesto è esplicitamente espresso nel titolo del capitolo in cui essa si trova (1.2 PARTI CONDOMINIALI ).Come dicevo sopra, analizzando il testo, semplicemente sotto il profilo logico e sintattico, io dedurrei proprio il contrario rispetto a te: tale precisazione su cosa debbano intendersi le parti comuni, risulterebbe del tutto superflua e meritevole di non esistere , se fosse da attribuirsi solo ad un contesto condominiale.
Te lo dice la frase stessa da cosa devi "prescindere", cioè "dall'esistenza di più proprietari". Altrimenti avrebbero scritto "a prescindere dall'esistenza del condominio" Forse non era chiaro il concetto che ho espresso nei tre punti elenco con cui ho cercato di spiegare quella frase. Provo a dirlo in altri termini: in un condominio ci possono essere parti comuni ad uso esclusivo anche solo di alcune delle unità immobiliari che lo compongono (capita spesso coi lastrici solari). Le suddette unità immobiliari possono tranquillamente appartenere ad un unico proprietario, ma sempre parti comuni utilizzano, proprio perché ci troviamo in un condominio. Se manca la condizione di condominio, non si parla più di parti comuni. Spero che ora sia chiaro.Infatti basta soffermarsi su quel a prescindere dall'esistenza di più proprietari.
E' scontato che in un contesto condominiale esistano più proprietari: ma allora se devo prescindere da qualcosa, significa che devo prescindere dal contesto condominiale. Non certo da altro.
Penso di aver fatto notare diverse volte che l'art. 1117 rientra nell'ambito della normativa civilistica riferita esclusivamente ai condomini. Non si applica a contesti non condominiali. Già solo per questo motivo tutta la dissertazione su cosa siano le parti comuni è inutile, perché inapplicabile al caso di @cec.In conclusione l'unica ragione che vedo all'aver scritto quella precisazione è proprio il voler affermare che certe parti , quali quelle citate all'art. 117 che seguono, sono sempre da considerarsi parti comuni indipendentemente dal contesto condominiale.
.Se si prendesse per vera la tua interpretazione, saremmo costretti a dire che pur esistendo due o più u.i., funzionalmente e catastalmente autonome e indipendenti, in quel caso il limite di spesa totale non sarebbe 96k€ x N° u.i., ma semplicemente 96k€: con una evidente disparità di trattamento.
Non ho mai parlato di esito univoco, proprio perché esso dipende da come viene effettuato un controllo. Ho detto una cosa ben diversa: a rigore delle prassi che regolano i bonus casa (vuoi che ti citi tutte le leggi che le hanno normate dai primordi ad oggi o ti fidi che io le conosca e sembra anche a te inutile che le riporti?), ci sono stati degli errori evidenti che, se rilevati, non possono che portare a sanzioni più o meno pesanti.Da ultimo non posso non constatare una evidente contraddizione nella tua esposizione conclusiva: come consulente affermi, ribadisci e ritieni chiusa la discussione con un unico possibile esito
Hai provato a fare la ricerca che ho suggerito? Il 90% dei risultati fa riferimento a siti professionali e di settore o che, comunque, riportano tutti i riferimenti di legge sull'argomento. Avrei dovuto fare il copia e incolla di tutti e riportarlo sul forum? o forse è meglio che chi ha dubbi dedichi un pò di tempo alla lettura e all'approfondimento. IO lo faccio quotidianamente per lavoro e ti assicuro che non vado nelle biblioteche o negli archivi delle università a cercare quello che mi serve, ma su internet e confrontandomi con colleghi di tutta Italia. E la maggior parte dei professionisti in Italia fa come me e c'è addirittura gente che si fida di noi e ci paga per avere una consulenza e case editrici che ci chiedono di scrivere libri (quest'anno per me sarà il terzo). Questo forse significa che un minimo affidabili lo siamo, anche se non citiamo una legge per ogni parola che pronunciamo (a quello pensano già gli avvocati ).a parte le ricerche su internet ecc che lasciano il tempo che troivano
anche parecchie sentenze (che fanno legge),
Non solo comprensibile ma l'unica possibile (vedi esordio)è una interpretazione comprensibile ma non so se condivisibile.
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