Il rapporto intercorrente fra l'assemblea e l'amministratore è un mandato fiduciario. L'assemblea può ritirare tale fiducia quando lo ritenga opportuno e dunque può revocare l'amministratore in ogni momento, indipendentemente dal fatto che ricorra una giusta causa. Dimostrando però che la revoca è ingiustificata, l'amministratore (il cui incarico era retribuito) può chiedere il risarcimento dei danni ex art. 1725 c.c. e ha diritto al compenso maturato fino al momento della revoca.
Anche se revocato (salvo giusta causa che nel caso non sussiste ) per rimuoverlo si pone sempre il problema del raggiungimento delle maggioranze o ricorso alla A.G. - (501milesimi per la nomina del nuovo) -vedi 1.ma risposta-
Cassazione Civile, Sezione II, 18 marzo 2010, n. 6555
Presidente Dott. Triola Roberto, Relatore Dott. Giusti Alberto
L'amministratore, che nei condominii composti di almeno cinque condomini
assume la qualità di organo stabile e necessario, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni, salvo che sia stato revocato per giusta causa[/U],(nel caso in esame, insussistente) finchè l'assemblea o l'autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto: e ciò non per l'ultrattività dell'investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuità della funzione assicurata dall'organo