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Come si calcola se un condominio è a prevalenza abitativa ai fini ottenimento IVA al 10%?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 8914" data-attributes="member: 4594"><p>Importanti precisazioni sulla locuzione "fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa privata" richiesta dalla legge per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, sono state fornite dalla circolare 247/E del 29 gennaio 2001, la quale afferma che con questa espressione l'agevolazione deve intendersi circoscritta ai soli immobili classificati nel gruppo catastale A, comprese le pertinenze e con esclusione degli A/10 - uffici, di proprieta` di privati. Non rileva la circostanza che gli immobili possiedano o meno le caratteristiche non di lusso di cui al Dm del 2 agosto 1969. Sul punto, il Ministero, e` stato ancora piu` esplicito con la gia` citata circolare 71/E, dove ha proposto la seguente elencazione: a) unita` immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, a eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unita` abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa. b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A questi interventi l'aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unita` non abitative situate nell'edificio. Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa", i fabbricati aventi piu` del 50% della superficie sopra terra destinata a uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge 408/49 (legge Tupini), per classificare gli immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non e` richiesta anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi piu` del 25% della superficie non abitativa. Se l'intervento di recupero viene realizzato, anziche` sulle parti comuni, su una singola unita` immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se questa unita` ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unita` immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, ha prevalente destinazione abitativa.</p><p>fonte Il sole 24 ore del 18 aprile 2004</p><p></p><p>cordialità</p><p><a href="http://www.realessandro" target="_blank">www.realessandro</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 8914, member: 4594"] Importanti precisazioni sulla locuzione "fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa privata" richiesta dalla legge per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, sono state fornite dalla circolare 247/E del 29 gennaio 2001, la quale afferma che con questa espressione l'agevolazione deve intendersi circoscritta ai soli immobili classificati nel gruppo catastale A, comprese le pertinenze e con esclusione degli A/10 - uffici, di proprieta` di privati. Non rileva la circostanza che gli immobili possiedano o meno le caratteristiche non di lusso di cui al Dm del 2 agosto 1969. Sul punto, il Ministero, e` stato ancora piu` esplicito con la gia` citata circolare 71/E, dove ha proposto la seguente elencazione: a) unita` immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, a eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unita` abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa. b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A questi interventi l'aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unita` non abitative situate nell'edificio. Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa", i fabbricati aventi piu` del 50% della superficie sopra terra destinata a uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge 408/49 (legge Tupini), per classificare gli immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non e` richiesta anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi piu` del 25% della superficie non abitativa. Se l'intervento di recupero viene realizzato, anziche` sulle parti comuni, su una singola unita` immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se questa unita` ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unita` immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, ha prevalente destinazione abitativa. fonte Il sole 24 ore del 18 aprile 2004 cordialità [url="http://www.realessandro"]www.realessandro[/url] [/QUOTE]
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