Cipollini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho firmato il contratto d'affitto di un appartamento.
Per motivi di salute devo lasciare l'appartamento. Il problema e' che l' appartamento l'ho preso in affitto insieme a un collega , quindi sul contratto risultiamo tutte e due.
Lui resta , io lascio. Posso disdire il contratto d'affitto anche senza il consenso del mio collega ? O c'e' bisogno di rifare un contratto nuovo e della sua presenza ? Oppure disdicendo solo io automaticamente l'appartamento rimane in testa a lui :shock: ?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il contratto è fatto a entrambe per cui siete solidalmente responsabili nei confronti della proprietà. Le conviene fare un' appendice da registrare in cui tutti e tre consentite assentite e accordate il Suo recesso; diversamente Lei non è liberato dalle obbligazioni nate con il contratto
 

ada1

Nuovo Iscritto
io credo che i due conduttori possono recedere liberamente dal contratto avvisando il locatore nei termini previsti dalla legge o dal contratto (leggere bene lo stesso)
E' certo tuttavia che si pone il problema dell'altro conduttore (che forse non potrà sostenere da solo il canone d'affitto) e dell'accordo del proprietario (che forse, per motivi diversi, potrebbe non voler continuare con un solo conduttore).
L'altro inquilino e/o il proprietario o anche lei stesso, potete proporre un altro conduttore : se tutti e tre sono d'accordo, faranno un'appendice al contratto per le modifiche.
Se essi non sono d'accordo e che l'uno o l'altro non vorrano continuare, il contratto finirà anche per l'altro inquilino
Cosi' almeno credo io poiché non vedo come le altre due parti al contratto potrebbero obbligarla a continuare nel rapporto contrattuale che lei intende interrompere per comprovati motivi ; in questo caso si assicuri quindi soltanto che i suoi motivi sono legalmente accettati e che lei ha i documenti necessari per provarli).
Non credo neanche (ma non sono giurista) che lei non è tenuto a nessun risarcimento eventuale nei confronti dell'altro conduttore, il suo solo obbligo essendo quello contrattuale e /o legale di preavviso.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se il contratto è intestato e sottoscritto da entrambi non puoi andartene solo tu (con la RRR di recesso).
Possibili soluzioni :
1 - entrambi recedono
2 - entrambi restano
3 - con l' accordo del tuo coinquilino (e del locatore) si individua un subentrante

L' impegno contrattuale preso col locatore è del tipo "solidale" ovvero <tutti per uno e uno per tutti>.
Dovete risolvere il vero problema che è quello dell' accordo preso col coinquilino di affittare, in modo solidale, un appartamento, accettando implicitamente di operare ed agire in modo congiunto.
A mio avviso il locatore continuerà a percepire l' intero canone di affitto.
A voi coinquilini l' onere di individuare chi lo pagherà.
:daccordo:
 

Gian Paolo Zanconato

Membro Junior
Proprietario Casa
Scusate se riprendo questo vecchio post ma il tema è proprio quello che fa a mio caso ed l'unico che ho trovato, ossia: "disdetta contratto cointestato". Secondo Maidealista quindi anche nel caso in cui uno dei cointestatari non sia più solvente e quindi per cause di forza maggiore fosse obbligato ad uscire dal contratto, gli altri cointestatari potrebbero impedirglielo !?
Cioè, per assurdo, se i coinquilini gli volessero fare un dispetto, lui sarebbe obbligato a pagare l'affitto fino alla scadenza naturale del contratto ?


Se il contratto è intestato e sottoscritto da entrambi non puoi andartene solo tu (con la RRR di recesso).
Possibili soluzioni :
1 - entrambi recedono
2 - entrambi restano
3 - con l' accordo del tuo coinquilino (e del locatore) si individua un subentrante

L' impegno contrattuale preso col locatore è del tipo "solidale" ovvero <tutti per uno e uno per tutti>.
Dovete risolvere il vero problema che è quello dell' accordo preso col coinquilino di affittare, in modo solidale, un appartamento, accettando implicitamente di operare ed agire in modo congiunto.
A mio avviso il locatore continuerà a percepire l' intero canone di affitto.
A voi coinquilini l' onere di individuare chi lo pagherà.
:daccordo:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nel caso in cui uno dei cointestatari non sia più solvente e quindi per cause di forza maggiore fosse obbligato ad uscire dal contratto, gli altri cointestatari potrebbero impedirglielo !?
No.
Ciascun conduttore può liberamente esercitare il proprio diritto di recesso, con le modalità e i tempi indicati dalla legge (sei mesi di preavviso in caso di gravi motivi) e/o dal contratto (con eventuale minore periodo di preavviso e facoltà di recesso anche in assenza di gravi motivi).
Gli altri conduttori potranno decidere di rimanere, pagando anche la quota del conduttore uscente o, più comunemente, cercare un subentrante, alle medesime condizioni. Oppure, potrebbero recedere a loro volta.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
uno dei cointestatari non sia più solvente e quindi per cause di forza maggiore fosse obbligato ad uscire dal contratto,
Premesso che gli altri conduttori cointestatari non possono impedire a quello che vuole andare via di recedere, bisogna leggere cosa prevede il contratto di locazione.

Se il recesso del/dei conduttore/i è subordinato all'esistenza di "gravi motivi" e il locatore non ritiene tali quelli addotti da chi intende recedere, può non accettare la sua disdetta e portare la questione davanti al giudice a cui spetta la valutazione.

Se invece sta scritto che è possibile disdire il contratto senza alcuna motivazione, l'unico obbligo del conduttore che recede è il rispetto del preavviso.
 

Gian Paolo Zanconato

Membro Junior
Proprietario Casa
No.
Ciascun conduttore può liberamente esercitare il proprio diritto di recesso, con le modalità e i tempi indicati dalla legge (sei mesi di preavviso in caso di gravi motivi) e/o dal contratto (con eventuale minore periodo di preavviso e facoltà di recesso anche in assenza di gravi motivi).
Gli altri conduttori potranno decidere di rimanere, pagando anche la quota del conduttore uscente o, più comunemente, cercare un subentrante, alle medesime condizioni. Oppure, potrebbero recedere a loro volta.
ok grazie, quindi quello che aveva scritto maidealista è sbagliato o per lo meno incompleto. Va beh buona cosa che abbiamo rettificato il messaggio
 

Gian Paolo Zanconato

Membro Junior
Proprietario Casa
Premesso che gli altri conduttori cointestatari non possono impedire a quello che vuole andare via di recedere, bisogna leggere cosa prevede il contratto di locazione.

Se il recesso del/dei conduttore/i è subordinato all'esistenza di "gravi motivi" e il locatore non ritiene tali quelli addotti da chi intende recedere, può non accettare la sua disdetta e portare la questione davanti al giudice a cui spetta la valutazione.

Se invece sta scritto che è possibile disdire il contratto senza alcuna motivazione, l'unico obbligo del conduttore che recede è il rispetto del preavviso.
grazie
 

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