questione controversa : se vuole insistere faccia vedere questo alla signorina dell' Agenzia delle Entrate
il sole 24 ore del 8 giugno 2014
Due interpretazioni sullo sfratto per morosità
D. Il conduttore di un immobile è stato sfrattato per morosità. Lo sfratto è diventato esecutivo l'11 febbraio 2014. L'imposta di registro per risoluzione del contratto a causa di sfratto dev'essere versata quando lo sfratto è diventato esecutivo o quando il conduttore lascia l'immobile a seguito dell'accesso con la forza pubblica? Per l'imposta di registro si dovrà pagare la somma fissa di 67 euro? Si deve, poi, inviare la comunicazione all'agenzia delle Entrate, per rendere noto che il contratto è risolto a causa di sfratto? La stessa comunicazione deve essere inviata al Comune dove è sito l'immobile ai fini dei tributi racchiusi nella " Iuc", imposta unica comunale (IMU, Tasi e Tari)?
R.In caso di sfratto per morosità, ai sensi dell'articolo 658 del Codice di procedura civile, la data di cessazione del contratto è quella in cui si ottiene la convalida. Alcuni uffici dell'agenzia delle Entrate chiedono l'imposta di registro, da versare a seguito della predetta risoluzione. Il tributo è pari a 67 euro e dev'essere versato, in base a questa interpretazione, entro 30 giorni, decorrenti dalla data citata, secondo quando disposto dal Dpr 131/1986.
A tal fine è irrilevante la data di sloggio indicata nel provvedimento di convalida o la successiva data di effettivo rilascio. Altri uffici seguono un'interpretazione diversa, ritenendo ancora valida la circolare ministeriale 8 del 22 gennaio 1986. Secondo questo documento di prassi, le ordinanze di convalida delle intimazioni di sfratto per morosità non rientrano fra gli atti per i quali sussiste l'obbligo di registrazione. La circolare risulta conforme al parere espresso dall' Avvocatura generale dello Stato, che ha ritenuto, nel caso di specie, non applicabile l'articolo 8 della tariffa, parte I (registrazione in termine fisso), ma l'articolo 2 della tabella allegata al testo unico citato, ragion per cui tali ordinanze rientrano tra gli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione. La soluzione trova conferma nella circostanza che le ordinanze in questione non intervengono a conclusione di una "controversia", ma rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l'instaurarsi della lite stessa e, quindi, in esse difetta il presupposto d'imposta, cioè la sussistenza della controversia su cui il giudice abbia emesso una pronuncia di diritto o di procedura. Ai fini dell'IMU e della Tasi, non dovrebbero essere previste aliquote agevolate per il fatto che l'immobile rientra nella piena disponibilità del proprietario. In questo caso non dev'essere effettuata alcuna comunicazione. Invece, va fatta al Comune la comunicazione per la Tari (tassa sui rifiuti), in quanto d'ora in avanti, per effetto dello sfratto, l'immobile tornerà a essere a disposizione del proprietario, che risulterà l'unico soggetto debitore dell'imposta.