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Buongiorno, approfitto di questa simpatica “diatriba” tra eccellenti esperti, per porre un quesito sull’argomento “diritto di abitazione”, cioè:”Il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in caso di premorienza del coniuge esclusivo titolare dell’alloggio in toto oppure in parte, oppure in caso di divorzio, è rinunciabile ?”  E questa rinuncia può essere esercitata prima del matrimonio ? Cioè può far parte delle clausole matrimoniali concordate tra i coniugi prima dello sposalizio, oppure no ? Nel caso pratico: Caio, proprietario dell’abitazione, intende sposare Tizia nullatenente. Può concordare e redigere, prima del matrimonio, un atto matrimoniale nel quale si affermi che in caso di sua premorienza o di divorzio, la moglie Tizia non avrà diritto a restare nell’abitazione coniugale? Grazie molto


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