La Corte di Cassazione, sez. Quinta Civile, con ordinanza n. 4329, decisa nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 e pubblicata il 19/02/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di IMU, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato, mediante scrittura privata registrata (quindi, avente data certa), ma non autenticata né trascritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all’annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall’obbligazione di pagamento dell’imposta, divenendone unico soggetto passivo l’habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
N.B.: la norma indicata (art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) è stata abrogata dalla legge n. 160/2019. Ma l'art. 1, comma 743 della stessa legge ne ha riproposto il contenuto.
In tema di IMU, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato, mediante scrittura privata registrata (quindi, avente data certa), ma non autenticata né trascritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all’annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall’obbligazione di pagamento dell’imposta, divenendone unico soggetto passivo l’habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
N.B.: la norma indicata (art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) è stata abrogata dalla legge n. 160/2019. Ma l'art. 1, comma 743 della stessa legge ne ha riproposto il contenuto.