la parte venditrice avrebbe restituito le somme versate senza che la parte acquirente possa esercitare azioni di richiesta danni.
il problema di fondo è capire se, quella clausola di risoluzione del contratto con restituzione della sola caparra ( e non del doppio di essa come per legge),
Nel post iniziale non si parla di caparra, ma di “somme versate”.
L’eventuale obbligo di restituire il doppio della caparra vale solo se la somma è stata effettivamente versata a titolo di caparra (e non di acconto).
La cosa strana è che , normalmente, nei contratti con condizione sospensiva non si versa nulla fino all’eventuale avveramento della condizione, e le somme vengono tenute in deposito dall’agente.
Comunque , vista la condizione sospensiva a favore dell’acquirente per mutuo e regolarità urbanistica, pare evidente che senza mutuo (non possibile per non regolarità dell’immobile) , la condizione non ha nessuna possibilità di avverarsi.
E la condizione sospensiva a favore del venditore (perché questo sembra ):
nel caso di non risoluzione della problematica catastale, la parte venditrice avrebbe restituito le somme versate
, non si sta verificando in tempo.
Tutti si sono tutelati, ma non si va da nessuna parte.
E l’agente non avrà diritto alle provvigioni.