Puoi sicuramente proporla.
Starà poi alla parte venditrice accettarla o meno.
Allego di seguito gli articoli del cosice civile relativi alle condizioni nei contratti
Capo III: Della condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E' nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'Art. 1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
Art. 1360 Retroattività della condizione
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata (646).