tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
L’obbligo di certificazione energetica viene meno nel caso in cui l’edificio o una singola unità immobiliare siano privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla privatizzazione invernale o al risanamento dell’edificio.

I box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi e le strutture (non le abitazioni) stagionali non sono soggetti al momento alla certificazione energetica.
 

hanton21

Membro Assiduo
tovrm: interessante : mi definiresti un sottosostema : lo chiedo poiche' ho un locale commerciale privo di riscaldamento (caldaia + termosifoni) ma esistono dei copndizionatori ad inverter che forniscono riscaldamento nei mesi ...freddi : che mi dici ?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono considerate prive di impianti le unità dotate di stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, purché la somma delle potenze nominali termiche sia contenuta entro 15 kW.
 

proid

Membro Attivo
Ma se la casa è nata senza riscaldamento e successivamente ci metto una pompa di calore... se l'affitto devo dichiarare il coefficiente energetico? E in tal caso posso dichiarare il coefficiente più basso o sono obbligato per forza a far fare la certificazione energetica da un tecnico?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Dal 1 luglio 2010 è obbligatorio, anche per le locazioni, avere la certificazione energetica.
Alcune regioni hanno legiferato in maniera autonoma in materia e, ad esempio, in Lombardia la mancata consegna comporta sanzioni amministrative da 2.500 a 10.000 euro.
Oltre alla Lombardia, anche altre regioni hanno legiferato in maniera autonoma, ossia Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano). Non so dire però se abbiano o meno previsto sanzioni.

Inoltre, dal 1 gennaio 2012 vige l'obbligo indicazione prestazione energetica negli annunci commerciali. Anche in questo caso riporto l'esempio della regione Lombardia nella quale, dal 1/1/2012 con delibera IX/2555 del 24/11/2011 è stato introdotto l'obbligo di riportare la classe energetica e l'indice di prestazione su tutti gli annunci commerciali sia in caso di locazione che di compravendita così come stabilito nel Burl n. 8 del 25 febbraio 2011. La violazione è sanzionata in via amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Anche Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Toscana hanno legiferato in proposito.

In linea generale e per tutte le altre Regioni si rammenta che il locatario ha il diritto di contestare «per vizio» il contratto stipulato, qualora la normativa regionale ne preveda l'obbligo, pur senza sanzioni, in quanto il certificato, obbligatorio per legge, non gli è stato fornito, con tutte le conseguenze del caso.
 

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