j70

Membro Attivo
Un contratto con decorrenza 1/4/2010 ha già pagato il rinnovo annuale dell'imposta di registro, non ha ancora applicato l'aumento istat. Può come abbiamo già detto usufruire della cedolare per tutto il 2011, ma deve preventivamente avvisare l'inquilino... la domanda è... entro quale data per non vanificare la cedolare?
Stesso discorso per contratto con decorrenza 1/5/2006, rinnovo annuale imposta registro già pagato, ha applicato l'istat dal 1/5/2010 fino al 30/4/2011, pre applicare la cedolare per tutto il 2011 deve restituire l'istat percepito per i mesi da gennaio ad aprile 2011, ma entro quale data deve avvisare l'inquilino con raccomandata?
grazie
 

j70

Membro Attivo
grazie mapeit, posso chiederti di indicarmi dove si evince dalla circolare?

ed eventualmente, la scadenza di oggi 6/6/2011 riguarderebbe solo la prima parte del 2011? quella da gennaio a marzo/aprile?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
perchè se glielo comunica non preventivamente ma un giorno dopo cosa succede?

Questo (comma 11, art. 3, Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23):
«L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili»
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione
La comunicazione all'inquilino data entro il 6 luglio (considerato anche che la circolare è uscita il 1° giugno) può essere intesa come 'preventiva' e quindi rispettosa delle disposizioni ministeriali? Grazie delle risposte.
 

luix73

Membro Attivo
Questo (comma 11, art. 3, Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23):
«L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili»

questo l'avevo letto anche io, ma il tono del mio commento era ironico ovviamente...
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
... la scadenza di oggi 6/6/2011 riguarderebbe solo la prima parte del 2011? quella da gennaio a marzo/aprile?

Ti riporto il punto 8.3 della circolare 26
Anche per il 2011, l’applicazione del nuovo sistema di determinazione dell’imposta è subordinata alla condizione che il locatore rinunci alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, pena l’inapplicabilità del regime in questione, e che ne dia preventiva comunicazione al conduttore.
La comunicazione per l’applicazione della cedolare secca, come già illustrato nel paragrafo 2.3, in via generale deve essere inviata al conduttoreprima dell’esercizio dell’opzione.
Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione.
Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.
In presenza di più locatori, l’opzione esercitata da uno di essi esplica effetti anche nei confronti degli altri locatori ai fini della rinuncia agli aggiornamenti del canone.
 

j70

Membro Attivo
quindi riassumendo: se la scadenza del pagamento dell'imposta di registro annuale è dal 1/1/2011 al 6/4/2011 sono in regola se invio la raccomandata entro il 6/7/2011 o 30/11/2011 ..., se la scadenza del pagamento dell'imposta di registro annuale è dal 7/4/2011 al 6/6/2011 sono in regola se invio la raccomandata entro oggi 6/6/2011, se la scadenza del pagamento dell'imposta di registro annuale è dal 7/6/2011 in poi sono in regola se invio la raccomandata prima della scadenza del pagamento dell'imposta di registro.
E' corretto?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
quindi riassumendo: se la scadenza del pagamento dell'imposta di registro annuale è dal 1/1/2011 al 6/4/2011 sono in regola se invio la raccomandata entro il 6/7/2011 o 30/11/2011 ..., se la scadenza del pagamento dell'imposta di registro annuale è dal 7/4/2011 al 6/6/2011 sono in regola se invio la raccomandata entro oggi 6/6/2011, se la scadenza del pagamento dell'imposta di registro annuale è dal 7/6/2011 in poi sono in regola se invio la raccomandata prima della scadenza del pagamento dell'imposta di registro.
E' corretto?

Secondo me il quadro delle regole è questo:

1) Nel contratto NON E' SCRITTA la rinuncia agli aumenti? Allora i casi sono tre:

- 1a) E' dovuto acconto il 6 luglio? Se sì comunicare entro 6 luglio

- 1b) E' dovuto acconto solo il 30 novembre 2011? Se sì comunicare entro 30 novembre

- 1c) Non è dovuto alcun acconto nel 2011? Se sì comunicare entro data scadenza UNICO 2012 (16 giugno 2012 o quello che è)



2) Nel contratto E' SCRITTA la rinuncia agli aumenti? Allora non si comunica nulla (già comunicato nel contratto)



Secondo me lo dice chiaramente la circolare 26 al punto 8.3

"...Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione...."
 

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