confermo in toto quanto scritto da tapinaz al # 10
Beh, cedolari, tale posizione è coerente con i principi generali dell'imposta sostitutiva che, nella sostanza, sono:
1) la cedolare è un a imposta che sostituisce, limitatamente al redito fondiario, la tassazione personale della PERSONA FISICA (quindi no società di persone, no società di capitali ecc.).
2) la cedolare è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e per le PERSONE FISICHE il periodo di imposta non può essere diverso dall'anno solare.
L'adesione in via "parziale" al regime sostitutivo consente di massimizzare il risparmio fiscale derivante dal'applicazione di entrambe le discipline, quella ordinaria e quella sostitutiva. Facciamo un esempio pratico: un contribuente potrebbe trovare vantaggioso per lui assoggettare al regime ordinario il canone annuo di alcuni contratti con un risparmio fiscale derivante sia dall'applicazione dell'aliquota IRPEF sul canone ridotto forfettariamente che, dall'applicazione di eventuali oneri deducibili e detrazioni d'imposta, di cui, in caso di incapienza IRPEF.non avrebbe potuto "beneficiare"; gli altri canoni il contribuente li fa confluire nel regime sostitutivo con il beneficio di un'aliquota fissa e non progressiva.
Aggiunto dopo 31 minuti :
perchè se glielo comunica non preventivamente ma un giorno dopo cosa succede?
Il provvedimento parla di "inefficacia dell'opzione". Mi piacerrebbe sapere chi va a controllare quando è stata spedita una lettera. Se non ricordo male, ho letto da qualche parte che ai comuni viene attribuito il compito di effettuare accertamenti (irregolarità tributarie) , ma è altamente improbabile che, di fronte al crollo dei trasferimenti statali, possano assumere personale facendosi carico di costi certi, a fronte di risultati incerti.