Hanno creato la confusione tra annualità contrattuale e periodo d'imposta, per le locazioni non coincidenti con l'anno solare.
La cedolare secca deve essere applicata soltanto sui canoni (o sulla
rendita se superiore) relativi alle annualità contrattuali per le quali sia stata
esercitata la relativa opzione.
Per i contratti con decorrenza in corso d’anno l’annualità contrattuale
non coincide con il periodo d’imposta e, quindi, nel medesimo periodo d’imposta
possono coesistere sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata
l’opzione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le quali deve essere
applicata l’IRPEF e le relative addizionali. Nel medesimo periodo di imposta
possono altresì coesistere sia annualità per le quali è stata esercitata l’opzione per
la cedolare secca, sia periodi in cui l’immobile non è oggetto di contratti di
locazione (perché è tenuto a disposizione ovvero utilizzato direttamente dal
proprietario).
Per il regime transitorio si può assoggettare a cedolare l'intera annualità solare anche se non coincide con il contratto però, inspiegabilmente, nel corso del 2012 si dovrebbe presentare il modello 69.
L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel
2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi
2011), può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire
per l’annualità decorrente dall’anno 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi
può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade
nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto
di esse.
Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione
della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca
dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di
registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello
69.