romualdo76

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Devo ristrutturare un appartamento, apriro' una CILA e mi sono rivolto ad un professionista per il rilievo tecnico. Oltre ai costi della pratica mi ha tirato fuori che dovrò' pagargli il 10-15% del totale dei lavori di manodopera e materiali perché lui è il responsabile sicurezza. Dato che il restauro si attesta sui 50000 euro, devo pagargli 5000 euro? mi sembra assurdo e non trovo riferimenti a conferma di questa cosa....sapete dirmi qualcosa in merito? grazie
 

happysmileone

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Ho recentemente fatto fare una CILA per ristrutturazione e l'architetto mi ha chiesto solamente l'importo per la sua prestazione professionale e 250 € per tasse versate a mio nome. L'importo complessivo : 1500 €. Se stavi a Roma ti avrei indicato anche il nome del professionista.
 

basty

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Se necessita la sicurezza qualcuno deve fare il piano o come cavolo si chiama. Non so nemmene se lo possa fare il dir. Lavori. Che poi la parcella sia equa non saprei
 

happysmileone

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Il mio caso è semplice spostamento di una parete e apertura chiusura porte ..... ti consiglio comunque di confrontare l'offerta con quella di altri professionisti.
 

massimo binotto

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Con l'abolizione delle tariffe professionali, ognuno può chiedere quello che vuole...
C'è comunque l'obbligo deontologico del professionista di emettere un preventivo dettagliato che dovrà essere approvato dal cliente.
Fatti fare dei preventivi e poi scegli...
Ti posso comunque dire che le responsabilità che assume un professionista che esegue il piano di sicurezza e fa anche il coordinatore in cantiere non sono poche e sono rilevanti sia sotto l'aspetto civile che penale.
E' ovvio quindi che la parcella sia commisurata ai rischi che esso assume.
 

raffaelemaria

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Perchè è necessario nominare il responsabile della sicurezza? dove devono essere fatti i lavori? mi sembra di capire che si operi all'interno di un appartamento e non vedo necessità del piano della sicurezza, salvo ci siano rischi di caduta da oltre due metri.
 

basty

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Prima non si sapeva il tipo di intervento: comunque lo spostamento di parete, quale parete? Tramezza o muro portante. Idem per apertura porte?

Per la sicurezza non saprei , ma le due situazioni pongono problemi diversi, credo.
 

massimo binotto

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Il piano di sicurezza non è solo per i rischi di caduta dall'alto, ma anche e soprattutto per la conteporaneità di lavorazioni da più imprese.
 

Luigi Criscuolo

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Quello di incaricare un professionista a fare il coordinatore della sicurezza è una prassi che committente/responsabile dei lavori e progettista eludono più frequentemente anche se tale figura professionale è prevista dal D.Lgs 81/2008.
Il fatto grave è che, mentre committente/responsabile dei lavori può ignorare tale figura, il progettista, cioé il professionista incaricato di fare il progetto dei lavori da eseguire, questo lo sa, lo deve sapere per via del lavoro che fa. Per la precisione il Coordinatore per la Sicurezza possono essere 2: uno in fase di progettazione del lavoro (CSP) e l'altro in fase di esecuzione del lavoro (CSE): in genere, per una questione di continuità, i due incarichi confluiscono nel medesimo professionista, che deve avere seguito appositi corsi sulla sicurezza e deve mantenersi aggiornato frequentando corsi di aggiornamento. Nelle intenzioni del legislatore italiano, che ha obbedito al legislatore europeo, il CSP deve affiancare e lavorare in sinergia con il progettista per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in fase di progettazione: Tale documento deve essere fornito assieme al capitolato dei lavori al fine di consentire a chi partecipa all'appalto di indicare quali sono i costi della sicurezza, che non possono essere soggetti a ribasso. L'azienda o le aziende incaricate di eseguire i lavori dovranno a loro volta, con un congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, inviare al CSE i propri Piani Operativi di Sicurezza (POS) i quali verranno vagliati e faranno redigere al CSE un nuovo PSC in fase di esecuzione dei lavori.
Se escludiamo le grandi opere civili tipo la costruzione di un ponte (ambito pubblico) o la progettazione di un nuovo insediamento abitativo (ambito privato), dove è chiaro ed incontestabile la presenza di diverse aziende specializzate, di cottimisti, di liberi professionisti, di padroncini per cui non è eludibile la nomina di un CSP nella maggioranza dei casi, sopratutto quelli di manutenzione edilizia, è lo stesso progettista che si "dimentica" di avvisare il committente/responsabile dei lavori della necessità della presenza di un CSP e del CSE ci si ricorda giusto qualche giorno prima di iniziare i lavori perché bisogna inviare le notifiche alla ASL ed all' UPL dove bisogna indicare il Coordinatore della Sicurezza.
Questo è ilquadro romano, non so nelle altre città.
Voglio solo ricordare che, nel caso di seri incidenti sul lavoro, che richiedono l'intervento in cantiere del 118, nella prima fila dei chiamati a rispondere dell'incidente ci sono il committente/responsabile dei lavori ed il CSE; in seconda fila il Progettesta, il CSP, il titolate e l'RSPP della azienda per la quale lavorava l'operaio, in terza fila il Direttore dei Lavori.
Nell'ambito delle proprie mansioni si va a vedere chi ha sbagliato o chi non ha sorvegliato: non per nulla il CSE ha il potere di far sospendere i lavori, se dopo le comunicazioni scritte inviate a chi trasgredisce quanto riportato sul PSC, si reitera l'infrazione: mancato uso dei dispositivi individuali di protezione (DPI), inosservanza del cronoprogramma lavori (cioé presenza di personale che non era prevista in quella giornata), impiego di sostenze nocive delle quali non era stato dichiarato l'uso, ecc... ecc... .
Quando succede "o' fatt(e)" sono tutti bravi a scaricare le responsabilità sugli altri.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Leggete qua del CSP se ne può fare a meno ma del CSE no:
da: http://www.puntosicuro.it/sicurezza...l-coordinatore-per-la-progettazione-AR-13743/
Quello della designazione dei coordinatori è sempre stato un argomento delicato che ha prodotto diversi quesiti e dubbi. In conclusione dell’articolo riportiamo a questo proposito articoli/risposte a quesiti a cura di Gerardo Porreca e pubblicati dal nostro giornale.
L’argomento è stato più volte sollevato anche dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia Europea. Si è arrivati, ad esempio, nel 2010 ad una sentenza di condanna del nostro paese in relazione alle deroghe nella nostra normativa all'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.
Veniamo al parere della Commissione Interpelli fornito il 13 marzo 2014 nell’Interpello n. 2/2014 - in risposta ai quesiti dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere – avente per oggetto “risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008”.
Infatti l' Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere aveva trasmesso istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in particolare sulla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l'art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
A questo riguardo la Commissione Interpelli, ribadendo quanto già contenuto nella normativa, fa alcune premesse:
- l'articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l'obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea;
- l'articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori [...]".
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Riguardo alla nomina del coordinatore per la progettazione si sottolinea quanto contenuto nell’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che come abbiano visto stabilisce che la designazione di tale coordinatore "non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (...)”.
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori “non é obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
- l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
E nel caso di lavori soggetti all'obbligo del permesso di costruireil committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera”.
Riguardo infine all’ultima frase dell’articolo 90 (“In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”) la Commissione sottolinea infine quanto già riportato nella Circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall'articolo 90, comma 11, il committente o il responsabile dei lavori non é tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l'esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve ‘essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione’.
 

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