ealpignano
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Corte costituzionale:
L’applicazione dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967 e della disposizione del D.M. n. 1444 del 1968, secondo cui le costruzioni debbono osservare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sono subordinate all’inesistenza di strumenti urbanistici anteriori contenenti norme sulle distanze; tuttavia gli strumenti urbanistici (e le relative revisioni) approvati successivamente all’entrata in vigore del citato decreto non possono contrastare con le direttive del decreto stesso .
Quindi il portico, che è stato fatto dopo il1968 ed è a meno di 10 mt dovrebbe esssere abusivo, anche se approvato dal comune.
Ma non è questo il punto.
Il punto è se, ammesso che il comune non glielo faccia demolire, per chiuderlo hanno bisogno del nostro permesso.
Grazie.
Emanuele.
L’applicazione dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967 e della disposizione del D.M. n. 1444 del 1968, secondo cui le costruzioni debbono osservare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sono subordinate all’inesistenza di strumenti urbanistici anteriori contenenti norme sulle distanze; tuttavia gli strumenti urbanistici (e le relative revisioni) approvati successivamente all’entrata in vigore del citato decreto non possono contrastare con le direttive del decreto stesso .
Quindi il portico, che è stato fatto dopo il1968 ed è a meno di 10 mt dovrebbe esssere abusivo, anche se approvato dal comune.
Ma non è questo il punto.
Il punto è se, ammesso che il comune non glielo faccia demolire, per chiuderlo hanno bisogno del nostro permesso.
Grazie.
Emanuele.