Che però "esordisce": salvo quanto previsto dall'art. 55.l’art. 5 della l. 392/1978
Copio e incollo l'art. 55 l. 392/1978:
La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Ho evidenziato in grassetto l'ultima parte, da cui deduco che i casi sono due:
1) Il conduttore sana la morosità, quindi la risoluzione del contratto viene esclusa.
2) Il conduttore non paga, quindi il contratto è risolto.
A me sembra logico, direi lampante, che siccome l'avvenuto pagamento deve essere verificato dal giudice (nella prima udienza o in quella successiva nel caso il moroso abbia ottenuto il termine di grazia) in mancanza di pagamento il contratto è risolto.
Dove sta scritto (in quale legge, sentenza, ecc) che il contratto è risolto successivamente, nel momento in cui viene rilasciato l'immobile con o senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario?!?