uva

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Proprietario Casa
ha fatto partire la pratica con l'avvocato ma nel frattempo l'inquilino ha ricevuto l'aiuto dal Comune di 3 mensilità,
In questo caso presumo che l'inquilino si affretti a pagare le mensilità arretrate, oppure si presenti in udienza e sani la morosità davanti al giudice.
Perché se non pagherà e non si presenterà, come a volte fanno i morosi che credendosi furbi non ritirano neppure le notifiche, penso che il giudice convaliderà lo sfratto.
 

uva

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Proprietario Casa
Leggo ancora nell'articolo:

Le perplessità sorgono dal fatto che, in primo luogo sia stata privilegiata la concessione del contributo per la stipula di nuovi contratti di locazione (ipotesi c) e d) con importi di contributi piuttosto elevati), anziché favorire l’erogazione finalizzata a mantenere i contratti in corso, ipotesi a) e b), e a sanare, dunque, la morosità incolpevole

Io come proprietaria preferirei che il contratto sia risolto definitivamente dal giudice con la convalida, e che lo sfratto venga eseguito in modo da poter rientrare in possesso dell'immobile.
Se l'inquilino è un moroso incolpevole e ottiene dei contributi li può utilizzare per stipulare un nuovo contratto altrove, io non mi fiderei di continuare la locazione con un soggetto in evidenti difficoltà economiche.
Naturalmente valuterei la sua situazione prima di tentare il recupero del mio credito, purtroppo a volte per il locatore è meglio lasciar perdere.
 
Ultima modifica:

marinoernesto

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Tu invece che strada vorresti percorrere?
Tendenzialmente liberarmene quanto prima.
Nell'articolo che hai linkato leggo che
attualmente,“la previsione della necessità della rinuncia da parte del locatore all’esecuzione del provvedimento di rilascio” di cui all’art. 4 d.m. del 2016, in vigore, per le fattispecie a) e b), significa che il provvedimento “a quel momento deve essere già stato pronunciato
E' una disamina corretta quella dell'articolo.
Questa è la prassi attuale in essere e che, come sopra detto, ho seguito.
Il fatto, però, è che all'inquilino è precluso l'accesso anche alle opzioni C)e D) (12.000 per un nuovo contratto con altri), appunto perchè ... o ho adottato troppa trasparenza o forse troppo senso civico (v.sopra).
 

marinoernesto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Uva, nel post 32 (che non riporto) ha centrato il problema. Condivido pienamente tutti i paragrafi del post. Questo è il substrato del ragionamento. Ma la soluzione, a mio avviso, per il caso che ora mi occupa, sta nella risposta al quesito iniziale.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
all'inquilino è precluso l'accesso anche alle opzioni C)e D) (12.000 per un nuovo contratto con altri), appunto perchè ... o ho adottato troppa trasparenza o forse troppo senso civico
Significa che se tu non avessi presentato all'Agenzia delle Entrate il mod. RLI indicando come data di risoluzione del vostro contratto quella di convalida dello sfratto, ora l'inquilino avrebbe diritto al contributo per stipularne uno nuovo con un altro locatore?
Se è questa la spiegazione, a me pare assurda!

Per risolvere definitivamente la questione della data di risoluzione, il tuo avvocato potrebbe rivolgersi al giudice che ha convalidato lo sfratto. Chiedendogli un'integrazione dell'ordinanza di convalida che aggiunga, oltre a quello che hai riportato nel post n. #22, il riferimento esplicito alla risoluzione del contratto di locazione.
 
U

User_57897

Ospite
marinoernesto gli INTERLOCUTORI" come li intendi tu NON esistono!
Si deve semplicemente studiare la procedura, comunicare all'Agenzia la Chiusura Anticipata del Contratto per .... scadenza dei termini ecc. ecc. (compilare le voci necessarie del modello RLI ... ci dovrebbe essere lo spazio pr la motivazione ... = Sentenza del Giudice di ... n° ... del .... (nelle eventuali motivazioni ove richiesto). Fine del discorso. Interlocutori con la Legge non ce ne sono. Ci sono solo procedure e circolari appllicative dell'Agenzia delle Entrate.
In più, per fortuna, c'è la buona volontà del cittadino che s'arrangia o quella del professionista che ti risolve i problemi ... basta pagare!.
Sic est!
Diversamente qui rischiamo di girare intorno ad un ostacolo insormontabile: l'incomprensione.
 
U

User_57897

Ospite
marinoernesto scusa un attimo: da quanto leggo dalla discussione generale per caso l'inquilino sta stabilendo un contatto per formulare "altro contratto di locazione" con "altro locatore" ?
Se così è ricorrono i termini per un procedimento a caratte penale, salvo che:
A) non ci sia un conproprietario dell'immobile che in contrasto con un altro proprietario vuole comunque locare il locale.
B) al locatario non è stato formulato il divieto di subaffitto a terzi, spero non sia questo altrimenti non solo è un errore nella stipula, grave, ma dura da districarsi!
marinoernesto
Cosa intendevi con quel riferimento?
L'inquilino non può stipulare contratti in contrasto con Sentenza e proprietà altrimenti siamo proprio ... oltre il terzo mondo!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
compilare le voci necessarie del modello RLI ... ci dovrebbe essere lo spazio pr la motivazione
Nel mod. RLI si indica il codice "adempimenti successivi" relativo alla risoluzione (cod. 4), non la motivazione.
Si scrive la data di risoluzione (= quella di convalida dello sfratto), e poi la "tipologia di regime" che si riferisce al regime di tassazione del contratto risolto.
 

uva

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uva

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formulare "altro contratto di locazione"

Copio e incollo l'art. 5 del Decreto Mit 30/03/2016:

Art. 5
Finalizzazione dei contributi

1. I contributi sono destinati a:
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita'
incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del
contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale
rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta'
dei canoni corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora il
proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a
trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso
incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per
stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a
un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla
capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro
12.000,00.


2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono
essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente
alla sottoscrizione del nuovo contratto.


Se l'inquilino sfrattato per morosità ("incolpevole") ottenesse il contributo, potrebbe stipulare un nuovo contratto di locazione.
Ma, come scritto nel post n. #32, gli Enti pubblici Comune/Regione gli negano il contributo.
 

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