dove trovo i riferimenti legislativi ?
A mio parere nell'art. 663 c.p.c. e nell'art. 5, l. 392/1798.
Ossia:
1) Il locatore, tramite il suo avvocato, notifica al conduttore moroso "l'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione di convalida".
2) Se l'intimato non compare, o compare e non si oppone, e comunque non sana la morosità, allora il giudice convalida lo sfratto .
Copio e incollo la definizione di "convalida":
La convalida consiste nel provvedimento con cui il giudice conferma la licenza o lo sfratto intimato dal locatore sulla base dell'accertamento della esistenza del contratto e dei presupposti che consentono il ricorso al procedimento speciale. Tale provvedimento viene pronunciato automaticamente alla mancata comparizione od opposizione.
tratta da qui:
Art. 663 codice di procedura civile - Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato - Brocardi.it
Io ne deduco che
il giudice accerta l'inadempimento del conduttore, inadempimento che ha come effetto la risoluzione del contratto di locazione.
Infatti l'art. 5, l. 392/1978 recita:
I
nadempimento del conduttore
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del
canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Praticamente la risoluzione del contratto coincide con la
data della convalida perché
in quella data il giudice ha accertato che persiste la morosità. E la morosità costituisce motivo di risoluzione.