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Quindi se key è nel giusto la presenza dell'art.1456 determina la risoluzione del contratto e quello che accadrà poi fra i due attori non dovrebbe più essere di competenza di mister Fisco. Tuttavia, tuttavia...una sentenza della Cassazione (Ag.1954) ha stabilito che se il ritardo fosse stato precedentemente tollerato dal proprietario, la risoluzione non verrebbe accordata se il locatario, rinsavito, coprisse il suo debito in tempo equo. Aggiunge l'alta corte che seAppena si sente puzza di morosita' si pagano i 67 euro r si chiude il contratto ai fini Agenzia delle Entrate.
E'una prassi consolidata.
Si fa valere poi l art 1456 c.c. se inserito nel contratto.
E questo è il punto da chiarire definitivamente. Ripropongo ilin realtà cosa si và a pagare in tasse per quanto riguarda i canoni non riscossi prima della convalida di sfratto e quanto si paga di tasse sui canoni non riscossi dalla convali fino alla restituzione dell'immobile tenendo conto che L'Agenzia delle Entrate non permette la risoluzione del contratto se non dopo la restituzione dell'immobile
Forse è come dici...Il contratto anche se risolto continua a produrre effetti positivi e negativi...e d'altra parte anche con convalida di sfratto spesso assistiamo all'occupazione ad oltranza...Comunque si potrà o no impostare la causa con diversa motivazione come "occupazione indebita" ??? A cui si aggiunge o meno il pagamento dei canoni inevasi, essendo di fatto un debito??? Quiproquo.purtroppo se si risolve il contratto prima di agire per vie legali non si può fare la causa di sfratto all'inquilino in quanto il contratto non è registrato
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