key

Membro Assiduo
Professionista
Appena si sente puzza di morosita' si pagano i 67 euro r si chiude il contratto ai fini Agenzia delle Entrate.
E'una prassi consolidata.
Si fa valere poi l art 1456 c.c. se inserito nel contratto.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Appena si sente puzza di morosita' si pagano i 67 euro r si chiude il contratto ai fini Agenzia delle Entrate.
E'una prassi consolidata.
Si fa valere poi l art 1456 c.c. se inserito nel contratto.
Quindi se key è nel giusto la presenza dell'art.1456 determina la risoluzione del contratto e quello che accadrà poi fra i due attori non dovrebbe più essere di competenza di mister Fisco. Tuttavia, tuttavia...una sentenza della Cassazione (Ag.1954) ha stabilito che se il ritardo fosse stato precedentemente tollerato dal proprietario, la risoluzione non verrebbe accordata se il locatario, rinsavito, coprisse il suo debito in tempo equo. Aggiunge l'alta corte che se
dopo questa prima concessione il "reo" producesse altri insoluti, allora il semplice ritardo dei successivi pagamenti sarebbe titolo
per ottenere la risoluzione. In sostanza però qua non si tratta di ritardi sia pure ripetuti nel tempo...qua si tratta di inadempienza vera e propria e il successivo artt.1457 da ancora una seconda opportunità per dichiarare e notificare al fisco l'avvenuta risoluzione. Ditemi ora amici cari come sia possibile anche qua
non constatare l'incertezza del nostro diritto di cui la famosa culla dello stesso sembra spargerne a pieni mani, cum summo gaudio dei
vanagloriosi Sacerdoti che a tutti i livelli pomposamente ne fanno mostra. S'era accennato ai CAF??? Certo, vi è molta incompetenza ma dicono meno bugie dell'apparato di cui prima. Quiproquo.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
C'e'una circolare esplicativa in merito dell Agenzia delle Entrate.
Mi pare la 11 E del Maggio o Giugno 2014.
Specifica per i contratti non abitativi,che fa riferimento ad uns sentenza della corte costituzionale del 2000 ,che cita appunto l art 1456cc .
In sostanza appena scattano i due canoni non pagati nel contratto espressamente ci si avvale dell art. 1456 c.c.
Pertanto si chiude il contratto pagando i 67 E e poi si fa lo sfratto con cristallizzazione.
Cosi facendo pero pure se il conduttore paga, il contratto e'chiuso.
Va fatto in altro contratto.....
Nella pratica il locatote tende a tergiversare se il conduttore e'solido.
Se invece c'e'poca sostanza nell attivita svolta dal conduttore nei lolcali,massima fermezza e fuori.
 

ogpls

Membro Attivo
in realtà cosa si và a pagare in tasse per quanto riguarda i canoni non riscossi prima della convalida di sfratto e quanto si paga di tasse sui canoni non riscossi dalla convali fino alla restituzione dell'immobile tenendo conto che L'Agenzia delle Entrate non permette la risoluzione se non dopi
 

ogpls

Membro Attivo
in realtà cosa si và a pagare in tasse per quanto riguarda i canoni non riscossi prima della convalida di sfratto e quanto si paga di tasse sui canoni non riscossi dalla convali fino alla restituzione dell'immobile tenendo conto che L'Agenzia delle Entrate non permette la risoluzione del contratto se non dopo la restituzione dell'immobile
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
in realtà cosa si và a pagare in tasse per quanto riguarda i canoni non riscossi prima della convalida di sfratto e quanto si paga di tasse sui canoni non riscossi dalla convali fino alla restituzione dell'immobile tenendo conto che L'Agenzia delle Entrate non permette la risoluzione del contratto se non dopo la restituzione dell'immobile
E questo è il punto da chiarire definitivamente. Ripropongo il
percorso rapido e sintetico precedentemente postato, limitando per concretezza alla presenza di un conduttore commerciale (negozio)
palesemente insolvente per incapienza patrimoniale e negatività
dell'attività.
Dopo la raccomandata R.R. al conduttore notificando la risoluzione da Art.1456 inserito nel contratto (raccomandata che diventa risolutiva per la successiva notifica all'Agenzia delle Entrate), l'addetto allo sportello fiscale non potrà non accettare la documentazione con annesso modello attestante il pagamento di euro 57-58 anche se
mosso dalla curiosità riuscisse a leggere la lettera inviata al conduttore...Gli sportelli Agenzia delle Entrate sono sempre assaliti da una folla
di cittadini...Credo che la pratica sarà poi esaminata da altri addetti
e vi chiedo: dopo quanto tempo??? E con che motivazione potrà
contestare l'impostazione??? Quali sentenze di terzo grado hanno
avallato definitivamente la questione??? A voi l'ardua risposta. Quiproquo.
 

ogpls

Membro Attivo
purtroppo se si risolve il contratto prima di agire per vie legali non si può fare la causa di sfratto all'inquilino in quanto il contratto non è registrato
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
purtroppo se si risolve il contratto prima di agire per vie legali non si può fare la causa di sfratto all'inquilino in quanto il contratto non è registrato
Forse è come dici...Il contratto anche se risolto continua a produrre effetti positivi e negativi...e d'altra parte anche con convalida di sfratto spesso assistiamo all'occupazione ad oltranza...Comunque si potrà o no impostare la causa con diversa motivazione come "occupazione indebita" ??? A cui si aggiunge o meno il pagamento dei canoni inevasi, essendo di fatto un debito??? Quiproquo.
 

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