Boun Anno a tutti nel foro,
senza pretesa di avere ragione affermo che tuo padre in VITA può donare quello che vuole
anche alla minorenne, premesso che: Sia UNICO PROPRIETARIO dei beni che vuole donare, si elegge un tutore per la minorenne e non esistono titoli di credito nei suoi confronti.
Dopo il decesso invece le cose cambiano, personalmente sono dello stesso parere di quanto trovato in internet che ho qui sotto allegato.
Cito:
3) L’azione di riduzione per lesione di legittima : questa è in assoluto l’ipotesi più perseguibile e perseguita per revocare una donazione, in cosa consiste.
La stessa legislazione Italiana concepisce la donazione come un atto provvissorio in attesa della morte del donante, se allo spirare dello stesso, la divisione dei suoi beni, suddivisi tra gli eredi, comporterà ad avviso di uno degli stessi, una sperequazione a fronte della donazione precedentemente effettuata a favore, di uno solo degli eredi, compoterà l’impugnazione della stessa, come detto per lesione della legittima.
Resta quindi sempre aleatoria, una vendita di un immobile donato, se non dopo 10 anni dalla morte del donante, dove trascorso detto termine, non sarà più possibile opporsi a tale lascito in vita.
Per ciò che concerne la donazione indiretta la differenza è sostanziale, in quanto l’azione che si và a compiere e di supporto al un atto di compravendita e quindi resta un cosidetto atto puro che non necessita di nessun tempo come nell’altro caso.
Di fondamentale importanza è invece l’azione che compie un genitore nel confronti di un figlio nel donare questo danaro, quando lo stesso è gia sposato con la comunione legale dei beni, nell’acquistare detto l’immobile con il danaro dei genitori, vista la sua situazione matrimoniale, il figlio sarà propriatario dell’intero immobile o sarà comproprierario al 50% con il proprio coniuge ?
Affinchè non debba trovarsi nella spiacevole situazione cui appena descritta è necessario che indichi nella compravendita, che il pagamento del corrispettivo per l’intero o in parte è stato donato dai genitori, non sarà necessaria la loro presenza nella stipula.
Autore: Alessandro D'Auria estratto da aquisizione immobiliare
Ma l'ultima parola c'è l'hanno quei p.d.m.di avvocati ai quali devi per forza ricorrere.
A tutti un sereno anno 2012 augura
Pagolino