Nemesis

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Proprietario Casa
art.477 codice procedura civile.
Lo scopo di quella norma è quello di rendere il titolo esecutivo azionabile nei confronti degli eredi, ma nell’ipotesi in cui la morte della parte debitrice sia intervenuta prima dell’inizio di una procedura esecutiva.
Se il decesso avviene invece dopo la notificazione del precetto, il pignoramento ha luogo in danno degli eredi, e non è necessario ripetere la notificazione del titolo esecutivo.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forse non mi sono spiegato bene. Faccio una semplificazione:
Il condomino che muore lascia un debito rispetto al consuntivo approvato, diciamo € 1.000.
L'amministratore - tenuto ex lege ad attivarsi entro 6 mesi per il recupero - che deve fare?
Deve proporre al giudice di pace ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del morto, indi richiesto ed ottenutolo in forma provvisoriamente esecutiva - come previsto dall'art. 63 delle disposizioni d'attuazione del c.c. e ormai consacrato in tal senso dalla Cassazione (sentenza n.24957 del 2016) - è così in grado di utilizzare il titolo esecutivo ottenuto entro l'anno dalla dipartita nei modi del citato art. 477 c.p.c. notificandolo, cioè, impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto. Dopo di che costoro, come tali, rispondono in proprio del debito ma se invece hanno comprovatamente rinunciato all'eredità se ne possono infischiare senza per questo neanche proporre opposizione al decreto ingiuntivo. O.K.?
 

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ma quindi verso un chiamato alla eredità il condominio puo recuperare forzatamente e riuscirebbe a pignorare? Oppure una eventuale opposizione da parte del chiamato bloccherebbe la riscossione?
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se al seguito del decreto ingiuntivo per un debito del defunto giunge la notifica di un
precetto all'erede costui, in quanto tale, non ha alternative: deve saldarlo rivalendosi, se
del caso, sugli altri coeredi per le quote di rispettiva appartenenza.
Se invece erede non è, può evitarlo con l'opporsi formalmente alla procedura in corso di svolgimento. Questo di regola è il mezzo. Però di solito non vi si arriva bastando solo il contattare l'avvocato del creditore/precettante sventolandogli sotto il naso l'atto pubblico
di rinuncia all'eredità ottenendone subito una virata di bordo per altri...lidi. Nessun legale serio esporrebbe il cliente a soccombere di certo in un giudizio d'opposizione basato su un tale presupposto.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Entro l'anno dal decesso il chiamato deve presentare la dichiarazione di successione, ma questa non implica, solo come tale, l'accettazione ereditaria.
 

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