La dizione "Edilizia convenzionata" racchiude molteplici forme di accordo fra Pubblico e Privato volte a soddisfare l'esigenza abitativa delle fasce sociali meno abbienti. In essa rientra la realizzazione di immobili per uso abitativo interamente a carico del committente pubblico, derivante dalla L.167/'62 (alloggi costruiti dai vari Enti Autonomi Case Popolari, e ceduti in affitto, perpetuo o a riscatto) e le varie "convenzioni", diverse da caso a caso, nelle quali, generalmente l'imprenditore (privato) si impegna a realizzare un dato numero di alloggi a proprie spese e da vendere a determinate condizioni (di favore) in cambio di determinate contropartite: il terreno su cui vengono reaizzati gli immobili può essere demeniale; oppure le spese di urbanizzazione (sia Primaria che secondaria) sono nulle o molto ridotte, ecc.. Il singolo acquirente, in cambio di un minor prezzo da pagare ha anch'esso delle limitazioni: la più frequente è quella della proprietà per un periodo determinato (usualmente 99 anni, poi, in teoria dovrebbe essere acquisito come patrimonio pubblico)