mata

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La L. 160 del 12/07/2011 (conversione in legge del cd. "Decreto Sviluppo"), ha soppresso l'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S. competente per territorio la cessione del fabbricato. Tale regola, introdotta dall'art. 12 del D.L. 12/1978, è stato assorbito dalla registrazione dell'atto che trasferisce la proprietà od altri diritti sugli immobili in questione.
 

adimecasa

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Professionista
solo con la cedolare secca sei esonerato alla comunicazione di cessione fabbricati qualsiasi altra forma è obbligatoria, sia come locazione che vendita:daccordo:
 

pinoerre

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Proprietario Casa
Nota 31 maggio 2011, n. 557/LEG/010.418.6 (1).
Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191. Problematiche applicative.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale.

Alle
Questure
Loro sedi

L’articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.
Più recentemente, l’articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell’acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla L. n. 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del D.L. n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.
Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci della rispettiva provincia.
:-o

Aggiunto dopo 5 minuti ....

non è la 160, bensì la 106
:amore:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Perfetto, quindi si è creato il solito "pasticcio" burocratico.
Se io, come privato, affitto un monolocale a un terrorista e registro il relativo contratto sono esonerato dall'obbligo di comunicarlo alla Questura.
Se io invece, come "artista" o "professionista", affitto il medesimo monolocale al terrorista devo comunicarlo alla Questura e quindi la Forza Pubblica sa dove trovarlo.
A questo punto i latitanti sapranno a chi rivolgersi per prendere in affitto un "covo". :risata:
 

mata

Nuovo Iscritto
La L. 106 (non 160 come avevo erroneamente scritto) del 12/7/11 in sede di conversione del D.L. 70/11 ha modificato l'art. 5 c. 4, disponendo:"per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi a oggetto immobili o diritti su immobili assorbe l'obbligo previsto dalla L. 191/1978". Questo per i trasferimenti. Per le locazioni vale invece l'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 23 del 14/3/11 che dice che il contratto di locazione assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S..
solo con la cedolare secca sei esonerato alla comunicazione di cessione fabbricati qualsiasi altra forma è obbligatoria, sia come locazione che vendita:daccordo:
 

massimoca

Nuovo Iscritto
Per le locazioni vale invece l'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 23 del 14/3/11 che dice che il contratto di locazione assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S..
la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, così come da mio post #21 precedente.
X torvm : la cessione è intesa sia come vendita che come locazione ed altro.Massimo:fiore:
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, così come da mio post #21 precedente.
X torvm : la cessione è intesa sia come vendita che come locazione ed altro.Massimo:fiore:

Non sono d'accordo Massimo. La legge parla di «registrazione dei contratti di trasferimento aventi a oggetto immobili o diritti su immobili». Si parla dunque, a mio avviso, di alienazione, usufrutto, ecc... NON di locazione.
 

massimoca

Nuovo Iscritto
Non sono d'accordo Massimo. La legge parla di «registrazione dei contratti di trasferimento aventi a oggetto immobili o diritti su immobili». Si parla dunque, a mio avviso, di alienazione, usufrutto, ecc... NON di locazione.
orpo ! mi metti una pulce nell' orecchio....... no, amico mio, .... temo di aver ragione.:daccordo:Massimo:fiore:
 

pinoerre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Interessato con una e mail con oggetto l'argomento conteso, il Ministero dell'Interno ha risposto invitando a collegarmi all'indirizzo
poliziadistato it articolo 23001
dove è riportato il seguente testo:
Cessione di fabbricato
La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda il proprietario di un immobile che affitta, vende o comunque consente, a qualsiasi titolo l'uso esclusivo, di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.

In tali casi,( previsti dall'art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge 18.05.1978 n.191), il titolare dell'immobile deve presentare la comunicazione in questura entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza/ Municipio, se si tratta di comuni dove non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.

Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha esteso tale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.

Per ulteriori chiarimenti sul D.L 14.03.2011 n.23 è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate.

04/07/2011

Penso che possa essere soddisfatta la discussione sull'argomento!
:daccordo:
 

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