mi risulta che detta obbligatorietà viene a mancare per tutti i contratti che sono registrati.RESTA L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE entro le 48 ore dalla consegna dell'immobile ( quindi, non dalla stipula del contratto) per i contratti di locazione per i quali non si sia optato (o non sia possibile di optare) per la cedolare secca, oltre che per i contratti di affitto o di comodato relativi a beni immobili.
E' intervenuto di nuovo il legislatore, che, con un decreto del maggio scorso, ha stabilito che l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di cessione dell’immobile.
In tal modo, quindi, anche per le cessioni di unità immobiliari, il venditore è esonerato dalla presentazione della comunicazione in oggetto, alla stregua di quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.Massimo