romrub

Membro Ordinario
Per mapeit: tranquillizzati, io ho fatto una cessazione di contratto, perchè l'inquilino se ne è andato, ed anche fatto il nuovo contratto con un nuovo inquilino, che proprio ieri mi ha comunicato l'inzione di andarsene (anno sfortunato), quindi non ho fatto nessuna falsa comunicazione, conseguentemente tutto il resto che hai scritto non ha ragione d'essere. Però ti faccio una domanda, se un locatore che vende l'immobile affittato, non può fare la segnalazione di fine rapporto con il suo ex inquilino, come fa a non pagare le tasse sugli affitti che non percepisce, in quanto non più dovuti, di fatto è questa la risposta che ci chiede Michele69; ovviamene la risposta deve essere documentata con eventuali indicazioni sul come fare la dovuta comunicazione. Ciao.
 

romrub

Membro Ordinario
L'imposta è da pagare solo per la cessione del contratto di locazione, il punto è che io sostengo che tu non debba fare la cessione del contratto, ma solo la cessazione del tuo rapporto con il tuo ex inquilino.
Quello che effettivamente ti serve, è una risposta certa (la mia non lo è) su quel punto. Però a sostegno del mio dire, c'è il fatto che su internet al riguardo, ho trovato solo modelli per la cessione del contratto di affittanza, tra conduttori e tantissimi commenti al riguardo; assolutamente niente sulla cessione tra locatori, però la mia ricerca potrebbe essere carente. Io ritengo che la regolarizzazione del rapporto locatore conduttore, a seguito della variata proprietà, non ti riguardi; ma mi posso sbagliare. Ciao.
 

michele69

Nuovo Iscritto
L'imposta è da pagare solo per la cessione del contratto di locazione, il punto è che io sostengo che tu non debba fare la cessione del contratto, ma solo la cessazione del tuo rapporto con il tuo ex inquilino.
Quello che effettivamente ti serve, è una risposta certa (la mia non lo è) su quel punto. Però a sostegno del mio dire, c'è il fatto che su internet al riguardo, ho trovato solo modelli per la cessione del contratto di affittanza, tra conduttori e tantissimi commenti al riguardo; assolutamente niente sulla cessione tra locatori, però la mia ricerca potrebbe essere carente. Io ritengo che la regolarizzazione del rapporto locatore conduttore, a seguito della variata proprietà, non ti riguardi; ma mi posso sbagliare. Ciao.
Anch'io effettivamente ho trovato in internet che la cessione del contratto è tra i conduttori. Resta il fatto che l'Agenzia delle Entrate dovrà sapere che io non sono più locatore, quindi forse basta una comunicazione?? Mi informerò direttamente all'Agenzia delle Entrate, a meno che non ci sia qualcuno del forum che ha già vissuto una situazione simile.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Per mapeit: tranquillizzati, io ho fatto una cessazione di contratto, perchè l'inquilino se ne è andato, ed anche fatto il nuovo contratto con un nuovo inquilino, che proprio ieri mi ha comunicato l'inzione di andarsene (anno sfortunato), quindi non ho fatto nessuna falsa comunicazione, conseguentemente tutto il resto che hai scritto non ha ragione d'essere. Però ti faccio una domanda, se un locatore che vende l'immobile affittato, non può fare la segnalazione di fine rapporto con il suo ex inquilino, come fa a non pagare le tasse sugli affitti che non percepisce, in quanto non più dovuti, di fatto è questa la risposta che ci chiede Michele69; ovviamene la risposta deve essere documentata con eventuali indicazioni sul come fare la dovuta comunicazione. Ciao.

Questo te l'ho già spiegato in uno dei post precedenti. Registrando la cessione del contratto al nuovo locatore la tassazione passa a carico di quest'ultimo. La cessione si fa presentando il mod. 69 e pagando i 67 euro anche in caso di cedolare secca, poiché la legge istitutiva di questo regime non ne esclude la tassazione.
La risoluzione anticipata del contratto è invece esente da imposta di registro in caso di cedolare secca.
La cessione tra conduttori esiste solo nei contratti ad uso diverso da abitazione ed avviene, in base all'articolo 36 della Legge 392/78, solo in caso di contemporanea cessione di azienda, anche senza il consenso del locatore.
Nei contratti ad uso abitativo non esiste, a meno che non sia prevista nel contratto stesso.
Diversa è la "successione" nel contratto che avviene in caso di morte del conduttore a favore degli eredi.
Quello che ho scritto riguardo alla tua vicebda si riferiva a quanto avevi comunicato tu, senza precisare che l'inquilino se ne era effettivamente andato.

Art. 36 Legge 392/78
Sublocazione e cessione del contratto di locazione
Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda,
dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha
liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte. Le indennità previste dall’articolo 34 sono
liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione
effettiva della locazione.

Art. 37 Legge 392/78
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per
successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore
alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attività. In caso
di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al
coniuge, anche se non conduttore, che continui nell’immobile la stessa attività
già ivi esercitata assieme all’altro coniuge prima della separazione legale o
consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Se l’immobile è adibito all’uso di più professionisti,
artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di
morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai
commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti. Nelle
ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri
professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi
alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui
all’articolo precedente.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Altra precisazione.
Il termine "cessione" è improprio nel caso di cambio di locatore o di conduttore in un contratto di locazione senza che vi sia una contemporanea cessione di azienda.
Il termine corretto nei casi di sostituzione di una delle due parti senza corrispettivo economico è "subentro".
Però di fatto, nel mod. 69, non esiste una casella con tale dicitura, quindi è da usare la casella "cessione".
 

romrub

Membro Ordinario
Se il tuo dire è conseguenza diretta di azioni concrete già effettuate, ne prendo atto e non discuto; però faccio notare che in mancanza di esperienza già verificata, sia gli articoli di legge, sia la modulistica, che la casistica illustrata su internet, vanno completamente nel senso opposto, essendo focalizzata solo, come da me più volte evidenziato. sulla cessione tra conduttori. Ciao.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma scusa.... la casistica non prevede nemmeno che un locatore muoia ? Va contro le leggi di natura ? :)
Mi sembra di vedere tutti 'sti conduttori che si "cedono" i contratti all'insaputa dei locatori... :risata:
Scherzi a parte, informati bene presso l'Agenzia delle Entrate o presso un notaio, o un avvocato (non solo su Internet) e vedrai che la vendita (o la successione) di un immobile locato non pregiudica la prosecuzione del rapporto tra il conduttore e il nuovo proprietario (acquirente o erede), salvaguardando il vecchio proprietario dagli oneri ed adempimenti connessi al contratto (pagamento tasse), purché questo venga comunicato nella maniera opportuna all'Agenzia.
Per quanto riguarda gli obblighi contrattuali, invece, il nuovo proprietario subentra al vecchio in tutto e per tutto riguardo ad essi.
La procedura di far cessare il contratto con il vecchio proprietario e stipulare un nuovo contratto con il subentrante non è ammessa dalla legge se non con il consenso del conduttore.
Altrimenti non si può fare.
Invece la cessione tra conduttori è ammessa solo nei casi che ti ho elencato al post precedente (L. 392/78, cessione di azienda o successione), quindi non esiste un "mercato" di cessione di contratti tra conduttori.
 

michele69

Nuovo Iscritto
L'Agenzia delle Entrate mi ha detto che il mod. 69 va presentato x la cessione di contratto tra locatori con pagamento di 67€ da dividere al 50% codice 110T, rogo 4-5. Essendo il rogito il 6/2/2012 dovrei pagare le tasse x i 6gg di febbraio, tuttavia si puo' inserire una clausula nel contratto di compravendita che l'intero mese di febbraio verra' percepito dal nuovo proprietario.
Grazie a tutti comunque.
 

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