Nemesis

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Proprietario Casa
risoluzione antcipata + nuova registrazione € 134
Non è detto che siano 134 euro (anche limitandosi alla sola imposta di registro).
Presentarsi all' Agenzia delle Entrate col F23 quietanzato
Non solo. Occorre una formale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, e se il contratto di locazione era stato registrato prima del 1° luglio 2010 deve essere allegato il mod. CDC.

esiste una legge di riferimento per la cessione di contratto di locazione ad un terzo?
In linea generale, e dunque non limitatamente alla fattispecie in discussione, la norma applicabile è l'art. 1406 c.c.

Dunque la cessione del contratto è essa stessa un contratto trilaterale, poiché per il perfezionamento è richiesto il consenso di tre soggetti: quello delle parti del contratto originario (cedente e contraente ceduto) e quello del cessionario.
Al di fuori delle previsioni di quella norma:
- art. 6 legge n. 392/78, regola la successione nel contratto per gli immobili a uso di abitazione
- art. 36 stessa legge regola la cessione per gli immobili a uso diverso da quello di abitazione
- art. 37 stessa legge regola la successione per gli immobili a uso diverso da quello di abitazione.
Inoltre, in caso di alienazione dell'immobile locato:
- nel caso di immobile a uso abitativo l'art. 7 della legge n. 392/78 statuisce la nullità della clausola che prevedesse la risoluzione del contratto di locazione.
- ex art. 41 stessa legge tale nullità è prevista anche per i contratti di locazione a uso diverso da quello di abitazione.
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
esiste una legge di riferimento per la cessione di contratto di locazione
Dal C.C.:
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).
:stretta_di_mano:
 

mogheghe

Membro Attivo
Proprietario Casa

quindi chiedendo conferma agli esperti Nemesis e maidealista

ricapitolando e premettendo che io sono il proprietario (locatore) di un posto auto e che il conduttore attuale vuole cedere il contratto ad un terzo occorre:
  • a) che il conduttore manifesti con rar o racc a mano la sua volontà di cedere il contratto (tralasciando l'eventuale preavviso dei 6 mesi)
  • b) che il sottoscritto accetti la cessione del contratto con rar o racc a mano
  • c) che la scrittura privata ( art. 36 stessa legge regola la cessione per gli immobili a uso diverso da quello di abitazione GIUSTO???? ) deve essere trilaterale e sottoscritta dalle parti (per la formalità si possono mantenere i seguenti termini (proprietario locatore (io) cedente (l'attuale conduttore) e cessionario (il conduttore subentrante)
  • d) che occorre pagare l'f23 di euro 67,00 codice 110T
  • e) che occorre fare il il mod. CDC essendo il contratto antecedente il 1 luglio 2010
dopodiché
  • occorre recarsi all'Agenzia delle Entrate solo co l'f23 quietanzato ed il mod CDC oppure occorre registrare anche la cessione vera e propria????????
Grazie anticipatamente
 

maidealista

Fondatore
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La scrittura privata c) assorbe i punti precedenti, occorre d) e, circa il punto c), non avevi mai fatto rinnovi presso l' Agenzia delle Entrate ? Anche per un box avevi sottoscritto un contratto quadriennale ?
 

mogheghe

Membro Attivo
Proprietario Casa
ho capito, . E in caso si impugnazione, il fatto di aver registrato la cessione non costituisce un punto debole? sono cmq sufficienti l'f24 e il mod CDC?
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Con la cessione il contratto originale mantiene tutta la sua validità e condizioni.
La scrittura privata attesta che uno ceda, l' altro subentri e tu acconsenta...
F23 + CDC
 

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