Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Questa non la sapevo. Ed evidentemente anche il mio notaio. Del resto la normativa era da o co entrata in vigore, ma comunque, io mi ero potato avanti e avevo fatto fare il certificato.
 

lore68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Peccato che le conseguenze dell'inosservanza della legge a riguardo ricadono sulle parti, che sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000


sbagliato.
Art. 15 comma 8 D.Lgs 192/05
"8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro."
leggasi, "il proprietario", non le parti in solido e in parti uguali.

E nel caso in specie, si darebbe anche il caso che "il proprietario" dell'oggetto della vendita sia già proprietario (muterebbe solo la sua percentuale di possesso dell'immobile).
secondo l'art. 6 è il proprietario che deve predisporre l'APE. Non specifica se si tratti del Il proprietario o dei proprietari in caso siano più di uno, ma è pleonastico che sia così, e nella fattispecie della compravendita è lo stesso proprietario che acquista da un altro proprietario. Se anche fosse obbligatorio l'APE in questo caso, dovrebbe essere predisposto a cura di entrambi.

si da anche il caso che il D.L. 145 del 23 dicembre 2013 abbia eliminato l'obbligo dell'APE in caso di donazioni, trasferimenti a titolo gratuito, successioni, rendendo evidente che il legislatore intende dare importanza al documento in oggetto per inserire il tema del consumo energetico come fattore negli investimenti immobiliari e relative trattative, e come punto di riferimento per il mercato, e non per vessare trasnsizioni legate alla gestione patrimoniale dei beni famigliari.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sbagliato ritenere che l'unica sanzione sia quella ex art. 15, comma 8.
Poiché esiste anche quella da me citata, ex art. 6, comma 3 di quel decreto legislativo.
E in cui si prevede la sanzione alle parti contraenti, e non al proprietario dell'immobile, quando manchi la dichiarazione dell'acquirente di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, anche se l'immobile oggetto della compravendita fosse dotato dell'attestato.
Stessa sanzione, alle parti contraenti, è prevista nel caso di mancata allegazione dell'attestato al contratto di compravendita, anche se l'immobile oggetto della compravendita fosse dotato dell'attestato.
 
Ultima modifica:

lore68

Membro Attivo
Proprietario Casa
la sanzione a cui ti riferisci si applica "se dovuta" come recita l'articolo; io sostengo che nel caso di trasferimento di una quota di proprietà da un proprietario ad un altro non lo sia.
Io intendo cedere 1/9 dei miei 2/9 di proprietà indivisa di immobili di cui sono comproprietario ad una mia sorella. Sia io sia lei restiamo proprietari sebbene con rapporti quatitativi diversi.



 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
lo aveva prospettato, poi quando gli ho mosso le stesse obiezioni che ho esposto qui ha detto che si informava meglio
Sei sicuro di aver conferito con il notaio o era un suo collaboratore?
Magari è uno alle prime armi o sta per andare in pensione ed è "in disarmo"?
Non è detto che siano state riportate le esatte parole della risposta del notaio, anche se il senso era quello: in generale sempre meglio uno che si dichiara disposto a verificare, rispetto a chi si ritiene sempre depositario del "verbo" e non prende in considerazione le osservazioni del cliente: nessuno è onnisciente
 

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