Ciao a tutti. Nel mio edificio siamo in tre condomini quindi non tenuti ad avere un amministratore. Ciascuno dei tre fa le funzioni di amministratore con una rotazione su due anni giusto per lo spurgo, l'ascensore, la luce scale...insomma le cose e i guai comuni. Ci passiamo gli indirizzi e i numeri di telefono utili e ci riuniamo quando uno segnala un problema un po' grosso, deliberiamo e, nel caso, procediamo. Naturalmente in questo caso tutti si attivano per preventivi. Delle riunioni viene fatto regolare verbale.
Perchè racconto tutto ciò? Perchè se veramente nel condominio di Maikel c'è l'anarchia dubito che abbiano un qualche verbale delle loro riunioni e discussioni e delibere. In particolare dubito (ma questo lo sa solo lui) che da qualche verbale emerga che i condomini si sono rifiutati di fare i lavori necessari creando così le condizioni per chiedere eventuali danni. Al solito: verba volant, scripta manent
Secondo me Maikel non può che tentare di creare le premesse che gli consentano poi di agire, chiedere una assemblea di condominio, far presente quali sono i guai, presentare qualche preventivo e far mettere ai voti la proposta, verbalizzando il tutto. Intanto può fare avere ai condomini una copia degli art. del Codice Civile sul tema.
All'indirizzo
Della comunione
c'è il Codice aggiornato al dicembre 2012, quindi già con la riforma del comdominio, in particolare:
Capo I - Della comunione in generale (artt. 1100-1116)
Capo II - Del condominio negli edifici (artt. 1117-1139)
Magari sottolinea qualcosa, tipo
Art. 1104.
Obblighi dei partecipanti.
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza....
Art. 1105.
Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
art. 1129
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
Quindi, qualcuno, anche dei condomini, deve assumersi le funzioni di amministratore, il bene comune va mantenuto e tutti devono concorrere. Se nessuno provvede, allora si ricorre all'autorità giudiziaria che può nominare un amministratore. Ma bisogna fare i primi passi formali perchè emerga che nessuno sta decidendo e facendo alcunchè