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<blockquote data-quote="claudio edmondo" data-source="post: 483089" data-attributes="member: 52713"><p>Salve ,</p><p>faccio riferimento a questo che e il mio caso.</p><p></p><p><strong>IL PAGAMENTO DEI CANONI </strong>- Nel caso di recesso del conduttore <em>ex</em> <a href="https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDM5MjE5NzgjQTI3" target="_blank">art. 27, L. 392/1978</a>, ultimo comma, l’effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, <strong>sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile</strong> (<a href="https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/VzEyTUEyMDE3MTE3Nzg=" target="_blank">C. Cass. civ. 12/05/2017, n. 11778</a>; Trib. Bari 27/02/2020).</p><p>L’esercizio della facoltà di recesso da parte del conduttore produce cioè effetti giuridici, con la cessazione del rapporto locatizio, alla scadenza del termine semestrale del preavviso previsto, con la conseguenza che egli rimane anzitutto <strong>obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione “<em>de iure</em>”</strong> del preavviso e cioè per sei mesi a decorrere dalla data del preavviso (Trib. Santa Maria Capua Vetere 19/07/2022, n. 2902).</p><p>alve faccio riferimento a queste norme</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="claudio edmondo, post: 483089, member: 52713"] Salve , faccio riferimento a questo che e il mio caso. [B]IL PAGAMENTO DEI CANONI [/B]- Nel caso di recesso del conduttore [I]ex[/I] [URL='https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDM5MjE5NzgjQTI3']art. 27, L. 392/1978[/URL], ultimo comma, l’effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, [B]sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile[/B] ([URL='https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/VzEyTUEyMDE3MTE3Nzg=']C. Cass. civ. 12/05/2017, n. 11778[/URL]; Trib. Bari 27/02/2020). L’esercizio della facoltà di recesso da parte del conduttore produce cioè effetti giuridici, con la cessazione del rapporto locatizio, alla scadenza del termine semestrale del preavviso previsto, con la conseguenza che egli rimane anzitutto [B]obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione “[I]de iure[/I]”[/B] del preavviso e cioè per sei mesi a decorrere dalla data del preavviso (Trib. Santa Maria Capua Vetere 19/07/2022, n. 2902). alve faccio riferimento a queste norme [/QUOTE]
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