mapeit

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Finalmente la circolare 26/E dlell'Agenzia delle Entrate di oggi 01/06/2011 fornisce qualche chiarimento, ma inventa anche qualcos'altro.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
Questa, ad esempio, è un'interpretazione che non so proprio da dove sia nata.
"Al riguardo, si precisa che il reddito ritraibile dalla contemporanea locazione di porzioni di un’unità abitativa, cui è attribuita un’unica rendita catastale, deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo. In altre parole, l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa. Rimangono fermi modalità e termini di esercizio dell’opzione anche in caso di contemporanea
sottoscrizione di più contratti di locazione di porzioni di unità abitativa."

Questo nella Legge non c'era ! Se lo sono inventati all'Agenzia delle Entrate :applauso::applauso::applauso:
 

Clematide

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Lì.... ci vorrà più tempo:^^::sorrisone:


In caso di opzione per la cedolare la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso quello per il quale il locatore è tenuto a comunicare alle autorità locali di pubblica sicurezza, entro 48 ore, le generalità del conduttore.
Un funzionario delle Entrate stamattima mi ha confidato che non dipende dalla Questura, ma da loro (le Entrate). :sorrisone: Gli uffici territoriali delle Entrate, infatti, a tutt'oggi, non hanno ancora ricevuto da Roma il software necessario a comunicare in Questura la registrazione dei nuovi contratti stipulati dal 7 aprile. :triste: Una semplice e-mail no, eh!? :shock:
 

mapeit

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Io non mi fiderei e farei lo stesso la comunicazione all'autorità di PS :-o

Aggiunto dopo 2 minuti :

Gli uffici territoriali delle Entrate, infatti, a tutt'oggi, non hanno ancora ricevuto da Roma il software necessario a comunicare in Questura la registrazione dei nuovi contratti stipulati dal 7 aprile. :triste: Una semplice e-mail no, eh!? :shock:

Nella tua città potrebbero usare anche un messaggio nella classica bottiglia gettata in un canale ... prima o poi arriva alla Questura :D
 

jac0

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La Confedilizia ammette: siamo stati noi.
La Confedilizia rivendica, nell'ultimo numero, maggio 2011, di "Confedilizia notizie", l'introduzione in Italia della cedolare secca. In allegato la prova, la pagina di copertina. Ora i contribuenti sapranno ben dirigere le loro benedizioni, prima fatte genericamente "urbi et orbi".
 

Allegati

  • cedolare.pdf
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il pescatore 75

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L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la cedolare secca. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca e sul oblico di comunicazione alle autorità leggi allegato
 

Allegati

  • cedolare-secca.pdf
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massimoca

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L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la cedolare secca. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca e sul oblico di comunicazione alle autorità leggi allegato

grazie per la risposta.
Quello che mi lascia perplesso è quanto contenuto nel file allegato e cioè: Chi affitta un locale non è più obbligato alla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza, questo è quanto prevede l’articolo
3 D. lgs. N 23/ 2011 al comma 3.

Ma l' art. 3 D.Lgs n° 23/11 comma 3, fa sempre comunque riferimento ai contratti con opzione cedolare secca.
Io vorrei sapere se questa mia osservazione è giusta oppure se è certo che tutti i contratti di locazione che verranno registrati sono esenti dalla comunicazione di cessione del fabbricato.
 

jac0

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Io la comunicazione la farei in ogni caso. Ma non perché sia un obbligo: è invece un mio interesse far sapere all'autorità di P.S. chi abita nella mia casa. Magari mi potrebbero dire che ho appena dato in affitto la casa ad un malvivente, magari ricercato.
 

mapeit

Membro Senior
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L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la cedolare secca. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca e sul oblico di comunicazione alle autorità leggi allegato

Innanzitutto l'allegato pubblicato da Navacasa.it non è un documento che fa testo, come potrebbe esserlo una circolare dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero degli Interni e penso che spetti proprio a quest'ultimo stabilire quando la "Comunicazione di Cessione di Fabbricato" non sarà più necessaria tramite una comunicazione ufficiale.
In secondo luogo al momento non esiste nessuna comunicazione o dichiarazione che contenga tutti gli elementi per poter sostituire la "Comunicazione di Cessione di Fabbricato". Non dimentichiamoci infatti che questa contiene gli estremi di un documento di identità dell'inquilino, pertanto richiede la prova di un'identificazione certa da parte del locatore. Sia il mod. Siria, che il mod. 69 per la registrazione dei contratti non dispongono di tali dati che dovrebbero poi essere "girati" dall'Agenzia delle Entrate all'autorità di P.S. competente per ubicazione dell'imobile.
Credo quindi che sia oltremodo più saggio, per mettersi al riparo da eventuali omissioni, continuare a comunicare all'autorità di P.S. qualsiasi stipula di un contratto di locazione, in particolar modo se si tratta di cittadini non italiani.
 

maidealista

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Dalla Polizia di Stato :
Cessione di fabbricato
La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda il proprietario di un immobile che affitta, vende o comunque consente, a qualsiasi titolo l'uso esclusivo, di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.
In tali casi,( previsti dall'art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge il 18.05.1978 n.191), il titolare dell'immobile deve presentare la comunicazione in questura entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza/ Municipio, se si tratta di comuni dove non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.
Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Cessione di fabbricato
:daccordo:
 

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