Mapeit, io parlo solo di una gran confusione contabile.
La maggior parte dei locatori ha contratti stipulati nel corso dell'anno e non al 1° gennaio. Una tale interpretazione comporterebbe due tipi di tassazione diverse nel corso del periodo d'imposta che è appunto 1.1-31.12, con rischi di errori.
Un forumista, a riguardo della tassa di registro dovuta nel mese di gennaio 2011 e non pagata ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la risposta seguente, in cui si dice che la tassa, ricadendo nel periodo d'imposta(1.1/31.12), sarebbe stata comunque dovuta.
Assurdo, però esplicativo del concetto di periodo d'imposta da parte dell'Agenzia.
Però, a questo punto aspettiamo la circolare che risolverà definitivamente i nostri dubbi.
Dato che sarà sfornata con la stessa pasta e dagli stessi cuochi............
La maggior parte dei locatori ha contratti stipulati nel corso dell'anno e non al 1° gennaio. Una tale interpretazione comporterebbe due tipi di tassazione diverse nel corso del periodo d'imposta che è appunto 1.1-31.12, con rischi di errori.
Un forumista, a riguardo della tassa di registro dovuta nel mese di gennaio 2011 e non pagata ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la risposta seguente, in cui si dice che la tassa, ricadendo nel periodo d'imposta(1.1/31.12), sarebbe stata comunque dovuta.
Assurdo, però esplicativo del concetto di periodo d'imposta da parte dell'Agenzia.
Vi mando una risposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate proprio oggi
Testo risposta:
Gentile contribuente, nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7/4/2011 al punto 6.2 si precisa che "Per i contratti in corso nel 2011.... per i quali è già stata eseguita la registrazione... il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 per i redditi 2011." La normativa e la prassi relativa alla cedolare non fa riferimento, ad oggi, a contratti per i quali, benchè scaduti, non sia stata versata l'imposta di registro al tempo dovuta, benchè la stessa scadenza ricadesse nel periodo d'imposta in cui operava già la cedolare secca. Al momento, si ritiene pertando che l'imposta dovuta andrebbe versata (comprensiva di sanzioni e interessi relativi alla tardività, ravvedibile) salvo futuri chiarimenti da parte dell'Agenzia. Naturalmente, optando per la cedolare per i redditi 2011 da dichiarare nel 2012, è dovuto l'acconto, pari all'85% dell'imposta calcolata che deve essere versato entro i termini e con le modalità previste per gli analoghi versamenti IRPEF Cordiali Saluti
Però, a questo punto aspettiamo la circolare che risolverà definitivamente i nostri dubbi.
Dato che sarà sfornata con la stessa pasta e dagli stessi cuochi............