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Ecco l'interpello che spedirò domattina. Naturalmente la risposta sarà vincolante, ma solo per il mio caso. Spero che nel frattempo emanino un'altra circolare.
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.
Il sottoscritto (omissis),
espone il seguente caso concreto e personale:
Mi troverò a breve a stipulare un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo per il quale intendo applicare la disciplina prevista dall'art. 3 del Dlgs 14-03-2011 n.23 (disciplina della cedolare secca).
Dal testo del Dlgs in questione ho rilevato che "il locatore, ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato possa essere risolto nel modo seguente:
Non essendo specificato nel testo se tale comunicazione obbligatoria debba essere effettuata al conduttore con una "lettera raccomandata" inviatagli tramite servizio postale, né se tale "lettera raccomandata" debba essere corredata di avviso di ricevimento, ritengo che l'adempimento obbligatorio possa essere attuato ugualmente tramite una lettera raccomandata consegnata a mano, in data antecedente alla registrazione del contratto di locazione, sulla cui copia il conduttore apponga di suo pugno data e firma per ricevuta.
In tale modo non solo vi sarebbe la prova certa di aver inviato al conduttore la comunicazione prevista, come avverrebbe con la ricevuta del servizio postale, ma anche dell'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del conduttore; pertanto l'efficacia dell'adempimento risulterebbe addirittura maggiore.
e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
In fase di stipula del contratto di locazione o comunque prima di effettuarne la registrazione, il sottoscritto predisporrà una lettera con la dicitura "raccomandata a mano", stilata in duplice copia, sulla quale verrà riportata la comunicazione di rinuncia alla facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del Dlgs n. 23 del 07-03-2011.
Consegnerà una copia della "raccomandata a mano" al conduttore, facendogli apporre data e firma per ricevuta sulla copia che resterà in possesso del locatore.
Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, che non è stato chiarita dalla Circolare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07-04-2011, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 della L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.
E ora paziente attesa...
Perché risiede nella considerazione atavica che nella vita ci sono tre date certe:
la nascita, la morte e quella del timbro postale.
Ma la terza non erano le tasse?
In effetti l'autore dell'articolo fa solo una serie di ipotesi, ma non vedo che sia così complicato.Ultimo articolo sul Sole24ore.
Io non sono d'accordo ed ho dato una mia risposta in fondo all'articolo. E' proprio vero che qui non ci si capisce più niente.
Se fosse annualità contrattuale e non periodo d'imposta il caos dichiarativo e contabile aumenterebbe a dismisura.
Cedolare secca sull'annualità d'affitto - Il Sole 24 ORE
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