Gigio16

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....... peccato che l'Agenzia delle Entrate non l'accetti!!!!!! E' accaduto a Cittadella (PD) che l'Agenzia delle Entrate abbia preteso la ricevuta di ritorno debitamente firmata dall'inquilino e timbrata dalle Poste. Sarà un caso isolato ma ....... va a sapere come interpretano la legge!
 

onesense

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Purtroppo per la cedolare è sempre più necessario che l'Agenzia delle Entrate emetta una circolare che chiarisca numerosi dubbi!!!
 

tovrm

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....... peccato che l'Agenzia delle Entrate non l'accetti!!!!!! E' accaduto a Cittadella (PD) che l'Agenzia delle Entrate abbia preteso la ricevuta di ritorno debitamente firmata dall'inquilino e timbrata dalle Poste. Sarà un caso isolato ma ....... va a sapere come interpretano la legge!

La legge parla di raccomandata, NON di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Agenzia delle Entrate la DEVE accettare.
 

mapeit

Membro Senior
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....... peccato che l'Agenzia delle Entrate non l'accetti!!!!!! E' accaduto a Cittadella (PD) che l'Agenzia delle Entrate abbia preteso la ricevuta di ritorno debitamente firmata dall'inquilino e timbrata dalle Poste. Sarà un caso isolato ma ....... va a sapere come interpretano la legge!
La raccomandata a mano in teoria dovrebbe avere un valore legale maggiore della raccomandata postale.
Infatti di una raccomandata postale si ha certificazione dell'avvenuta consegna di un plico, ma non si hanno riscontri che tale plico sia in effetti il documento richiesto (potrebbe anche trattarsi una busta vuota).
Una raccomandata a mano in cui si firma sulla copia che si ritira una determinata comunicazione certifica anche che effettivamente si è ritirata "quella" comunicazione e non un foglio bianco.
Prova a dirglelo a quelli di Cittadella, vediamo cosa ti rispondono.
Se poi "quella" comunicazione fosse scritta direttamente nel contratto, siglato da entrambe le parti e registrato all'Agenzia delle Entrate, non vedo quali requisiti potrebbe avere in meno rispetto alla raccomandata, solo quello di non chiamarsi "raccomandata".

Aggiunto dopo 14 minuti :

Alla ricerca di un volonteroso......:
Il servizio consente di ricevere informazioni su temi fiscali tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia.
Agenzia delle Entrate - Servizi online - Contatta l'Ufficio
email :
Agenzia Entrate - Servizi: Richiesta informazioni via e-mail
:daccordo:

Ebbene si, ce l'ho fatta a inviare all'Agenzia delle Entrate via mail la seguente richiesta (al momento sono possibili soltanto richieste che riguardano la cedolare secca):
Con la presente sono a chiedere se ai fini di adempiere a quanto previsto al comma 11 dell'art. 3 del Dlgs 14-03-2011 n. 23 (Disciplina della cedolare secca sulle locazioni), ossia all'obbligatorietà della comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, con la quale il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, sia considerato equivalente e di pari valore legale l'inoltro di una raccomandata a mano sulla cui copia il conduttore apponga data e firma per ricevuta, ovvero l'apposizione di un'esplicita clausola di rinuncia inserita nel contratto di locazione che viene sottoscritto dalle parti e debitamente registrato (ad esempio nei contratti ad uso transitorio che non prevedono adeguamenti del canone per tutta la durata).

Ora vediamo se e quando rispondono. :ok:
 

Gigio16

Nuovo Iscritto
BRAVO MAPEIT!
Sono d'accordo con Voi che si parla solo di raccomandata (non di ricevuta di ritorno) e che quella firmata di pugno ha più valore, ma non è stato così per Cittadella.
Attendiamo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Bene, dopo 12 giorni hanno risposto al mio quesito (vedi 2 post prima).

"Gentile contribuente, il punto 1.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07/04/2011 dispone che "il locatore, ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente". La rinuncia, come espressamente previsto dal citato Provvedimento, deve essere comunicata con lettera raccomandata e, pertanto, non può essere sostituita con l'inserimento di una clausola nel contratto di locazione. Nel Provvedimento, inoltre, non è indicata espressamente la modalità di consegna della lettera raccomandata. In considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti con documenti di prassi in merito al regime della cedolare secca e che tramite questo servizio di posta elettronica non è possibile fornire interpretazioni normative, La invitiamo a riproporre il quesito rivolgendoSi agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate o utilizzando l'istituto dell'interpello di cui all'art. 11 della legge 212/2000. Distinti saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi."

Direi che la risposta al quesito 1 (clausola nel contratto) è negativa come c'era da spettarsi.
La risposta al quesito 2 (validità della raccomandata a mano) è una non-risposta, nel senso che rimanda ad altro istituto per rivolgere all'Agenzia delle Entrate domande che comportino pareri vincolanti.
A questo punto faremo pure l'interpello, perché no ?
Però mi chiedo a cosa serva questo servizio se poi le risposte che necessitano in tempi brevi non si azzardano a fornirle. :domanda:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Ecco l'interpello che spedirò domattina. Naturalmente la risposta sarà vincolante, ma solo per il mio caso. Spero che nel frattempo emanino un'altra circolare.

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Il sottoscritto (omissis),

espone il seguente caso concreto e personale:

Mi troverò a breve a stipulare un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo per il quale intendo applicare la disciplina prevista dall'art. 3 del Dlgs 14-03-2011 n.23 (disciplina della cedolare secca).
Dal testo del Dlgs in questione ho rilevato che "il locatore, ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato possa essere risolto nel modo seguente:

Non essendo specificato nel testo se tale comunicazione obbligatoria debba essere effettuata al conduttore con una "lettera raccomandata" inviatagli tramite servizio postale, né se tale "lettera raccomandata" debba essere corredata di avviso di ricevimento, ritengo che l'adempimento obbligatorio possa essere attuato ugualmente tramite una lettera raccomandata consegnata a mano, in data antecedente alla registrazione del contratto di locazione, sulla cui copia il conduttore apponga di suo pugno data e firma per ricevuta.
In tale modo non solo vi sarebbe la prova certa di aver inviato al conduttore la comunicazione prevista, come avverrebbe con la ricevuta del servizio postale, ma anche dell'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del conduttore; pertanto l'efficacia dell'adempimento risulterebbe addirittura maggiore.

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

In fase di stipula del contratto di locazione o comunque prima di effettuarne la registrazione, il sottoscritto predisporrà una lettera con la dicitura "raccomandata a mano", stilata in duplice copia, sulla quale verrà riportata la comunicazione di rinuncia alla facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 11, del Dlgs n. 23 del 07-03-2011.
Consegnerà una copia della "raccomandata a mano" al conduttore, facendogli apporre data e firma per ricevuta sulla copia che resterà in possesso del locatore.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, che non è stato chiarita dalla Circolare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07-04-2011, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 della L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

E ora paziente attesa... :risata:
 

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