L'art. 3 comma 11 del Dlgs 14-03-2011 n. 23 dice, in una forma di Italiano un po' incerta: :???:
"Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non
ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la
facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono
inderogabili."
Orbene, nei contratti ad uso transitorio (es. 6 o 12 mesi) per i quali vige l'obbligo della registrazione e per i quali non sono previste possibilità di aggiornamento del canone, a nessun titolo, perché mai devo inviare la raccomandata al conduttore pena la non applicabilità del regime della cedolare secca ?
Qualche "genio" all'Agenzia ce lo spiegherà prima o poi ?
Altro dilemma...
Se io stipulo un contratto di locazione ad uso transitorio di un anno, nel quale inserisco apposita clausola di rinuncia ad ogni adeguamento del canone per applicare il regime della C.S.... e lo registro.... ha minor effetto giuridico di una raccomandata ?
Anche questo qualche esperto "giuridico" dell'Agenzia ce lo dovrebbe spiegare.
Aggiunto dopo 3 minuti :
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