Infatti la legge vieta gli aggiornamenti e non gli aumenti: in caso di lavori straordinari, per esempio, il canone, se previsto nel contratto, potrà subire un aumento consolidato pari agli interessi legali sulle spese sostenute anche in regime di cedolare secca.
Non è così. Sotto regime di cedolare non puoi applicare nessun tipo di aggiornamento del canone, tanto meno quello relativo agli interessi legali sulle spese straordinarie sostenute.
Viceversa, l'indicare due canoni diversi riferiti a due periodi temporali ben distinti non configura alcun tipo di aumento o aggiornamento del canone, dal momento che il contratto può benissimo interrompersi al termine del primo periodo. Il secondo periodo, in un certo senso, ha una sua «autonomia» e questo ti consente l'inserimento della clausola proposta da Riccardo1956. Il canone che viene fissato per il secondo periodo è autonomo e non dipendente da quello fissato nel primo periodo.
Viceversa, in assenza di tali specifiche previsioni, non si potrebbe effettuare alcun aggiornamento del canone (sempre sotto regime di cedolare secca, ovviamente) nemmeno nel secondo periodo.
Giurisprudenza in merito non mi risulta ce ne sia e nemmeno chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma chi fosse più aggiornato è ben invitato a contribuire. Da far mio, ho chiesto tempo fa dei chiarimenti ad alcuni avvocati (per quello che può valere) e tutti sono concordi nella possibilità di inserire quella clausola.