Nemesis

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La massima è il 100%?
So che la notizia ti sconvolgerà: sì. E' la misura massima.
Ma ecco un'altra notizia sconvolgente: il decreto-legge n. 47/2014 è stato convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27/05/2014 n. 121, e pertanto le modificazioni introdotte al decreto-legge sono entrate in vigore ieri 28/05/2014.
All'articolo 9 (del D.L. n. 47/2014):
al comma 2, capoverso 6-bis, la parola: «cooperative» è sostituita dalle seguenti: «cooperative edilizie per la locazione» e dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari» sono inserite le seguenti: «e date a disposizione dei comuni»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da:
", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
 
Ultima modifica:

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Ennesima dimostrazione dei rischi dei "copia e incolla" senza adeguata verifica del testo copiato e incollato e, soprattutto, senza riportarne la fonte.
E' alquanto singolare dolersi se qualcuno fa notare l'erroneità di quanto riportato.

Ennesima dimostrazione che spesso chi scrive rivolgendosi al pubblico di non esperti tiene conto della sostanza e non della forma preoccupandosi più che il messaggio vada a segno ( è questo che interesse al cittadino comune )
Invece il finto esperto ha banche dati giuridiche da cui fa un copia ed incolla piu' dotto cosi' di fronte ad un pubblico semplice fa vedere che è il piu' bravo[DOUBLEPOST=1401399952,1401399758][/DOUBLEPOST]
Ennesima dimostrazione dei rischi dei "copia e incolla" senza adeguata verifica del testo copiato e incollato e, soprattutto, senza riportarne la fonte.
E' alquanto singolare dolersi se qualcuno fa notare l'erroneità di quanto riportato.

Devo preparare un'immagine con una scritta "nome e cognome". Sono indeciso sul font da usare.
Il front non è importante : basterebbe nome cognome, indirizzo e telefono, magari qualifica (altri professionisti lo hanno fatto senza timore )
 

Nemesis

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Ennesima dimostrazione che spesso chi scrive rivolgendosi al pubblico di non esperti tiene conto della sostanza e non della forma
Esperti o non esperti, un errore rimane un errore. E la forma è sostanza.
Invece il finto esperto ha banche dati giuridiche da cui fa un copia ed incolla piu' dotto cosi' di fronte ad un pubblico semplice fa vedere che è il piu' bravo
Il più bravo è chi fa meno errori.
 

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