art.9 , 1 comma ) conversione senza modificazioni
Articolo 9.(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato).
1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.
http://www.giurdanella.it/2014/05/22/decreto-casa-approvato-il-testo-coord
Articolo 9.(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato).
1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.
http://www.giurdanella.it/2014/05/22/decreto-casa-approvato-il-testo-coord