Premessa : la rivista dell' Agenzia delle Entrate è chiara -Cedolare secca al 10%(articolo 9, commi 2-bise 2-ter) 2o maggio 2014 è chiara e vale la pena di ribadire :
Il testo originario del Dl n. 47 già aveva ridotto dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare in caso di opzione per il regime della cedolare secca relativamente ai contratti di locazione abitativa a canone concordato, stipulati nei maggiori comuni italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli confinanti, in tutti gli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con la delibera n. 87/2003 del Cipe (tra l'altro, è previsto che l'elenco venga aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47).
Tale possibilità (applicazione dell'aliquota ridotta al 10%), durante il percorso del provvedimento in Parlamento, è stata estesa ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali, negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
ciò premesso se il Comune non ha ancora assunto le delibere e redatto PROMOSSO gli accordi sulla base dei quali calcolare i canoni, a mio parere si fa riferimento al primo piu' vicino comune (ad alta tensione abitativa) che invece li ha disponibili