Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Finora quel comma esiste solo "sulla carta". Finché tra quella carta non ci sarà anche quella della Gazzetta Ufficiale e non sarà trascorso un giorno, quel comma non sarà una norma in vigore. Fino ad allora, l'art. 9 del decreto-legge avrà (vigenti) i soli commi 1 e 2.
 
J

jac1.0

Ospite
Io non parlerei di aliquota ridotta al 10%, ma di aliquota del 10%. Pare che l'aliquota si applichi ai redditi che soddisfanno queste due condizioni
1. da locazione
2. con contratti n+2
percepiti nel quadriennio 2014 - 2017
.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io non parlerei di aliquota ridotta al 10%, ma di aliquota del 10%
E' ridotta, poiché quella normale è più del doppio.
l'aliquota si applichi ai redditi che soddisfanno queste due condizioni
1. da locazione
2. con contratti n+2
percepiti nel quadriennio 2014 - 2017.
No. Queste due condizioni (che poi sono tre, dato che hai indicato anche un limite temporale) non sono né tutte necessarie, né tutte sufficienti.
 
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casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Insomma nei comuni dichiarati ad alta tensione abitativa e che non hanno ancora concordato canoni di locazione con le parti rappresentative e che attualmente per un contratto 4+4 in cedolare secca si paga il 21%, con la pubblicazione in gazzetta della legge di conversione del DL 47/2014 che conterrà il citato comma 2 bis dell'art.9 anche questi contratti usufruiranno dell'aliquota ridotta al 10% dal 2014 al 2017 ?
Ho capito bene?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Premessa : la rivista dell' Agenzia delle Entrate è chiara -Cedolare secca al 10%(articolo 9, commi 2-bise 2-ter) 2o maggio 2014 è chiara e vale la pena di ribadire :
Il testo originario del Dl n. 47 già aveva ridotto dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare in caso di opzione per il regime della cedolare secca relativamente ai contratti di locazione abitativa a canone concordato, stipulati nei maggiori comuni italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli confinanti, in tutti gli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con la delibera n. 87/2003 del Cipe (tra l'altro, è previsto che l'elenco venga aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47).
Tale possibilità (applicazione dell'aliquota ridotta al 10%), durante il percorso del provvedimento in Parlamento, è stata estesa ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali, negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

ciò premesso se il Comune non ha ancora assunto le delibere e redatto PROMOSSO gli accordi sulla base dei quali calcolare i canoni, a mio parere si fa riferimento al primo piu' vicino comune (ad alta tensione abitativa) che invece li ha disponibili
 
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