Ciao,
siete solidali entrambi.
L'art. 63 comma 2, c.c. precisa che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
In un primo passo, l'amministratore ha il dovere di chiedere queste spese al nuovo compratore e quest'ultimo, potrà poi rivalersi sul venditore
Corte di cassazione, Sez. II Civ., Sentenza del 9/11/2009 n. 23686
"In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo."
Spero di esserti stata utile.