Perfetto, e apprezzo l’autoironia !(Franci63 così va bene?).
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Perfetto, e apprezzo l’autoironia !(Franci63 così va bene?).
se le cose stessero così dovresti togliere al tuo attuale avvocato il mandato a rappresentarti. La revoca va fatta per iscritto con r/r (raccomandata con ricevuta di ritorno) nella quale indichi i motivi della risoluzione del mandato con tutto quello che ne consegue se si ravvisasse un suo comportamento professionale negligente.Quindi mi dici che io mio avvocato mi abbia tenuto nascosto qualcosa.
se le cose stessero così dovresti togliere al tuo attuale avvocato il mandato a rappresentarti. La revoca va fatta per iscritto con r/r (raccomandata con ricevuta di ritorno) nella quale indichi i motivi della risoluzione del mandato con tutto quello che ne consegue se si ravvisasse un suo comportamento professionale negligente.
La mediazione obbligatoria è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale alcune materie sono assoggettate dal nostro ordinamento e che, se non viene esperita, comporta l'improcedibilità delle relative azioni in giudizio.
La mediazione obbligatoria ha fatto il suo ingresso nel sistema giuridico italiano con il Decreto Legge numero 69/2013 che la ha reintrodotta circoscrivendone la portata.
Oggi le materie in cui l'azione giudiziaria deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di mediazione, quindi, sono un numero limitato, espressamente individuato dal nuovo articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010.
Si tratta, in particolare di:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chi e quando ha depositato l'istanza di opposizione alle volontà testamentarie? Prima o dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge? L'avvocato della parte convenuta doveva far presente, da subito, la improcedibilità del giudizio.
Anche la cancelleria del tribunale ed il primo giudice al quale è stato assegnato il caso hanno le loro colpe.
Tuttavia, da quello che hai scritto, io sono propenso a pensare che tu non abbia capito quello che ti ha riferito il tuo avvocato in maniera, forse, troppo semplicistica.
No Luigi forse mi sono spiegato male, c'è una causa in corso per la riduzione della legittima ok, ora con tutto ciò che c'è una causa e l'acquirente lo sa, può comprare comunque l'immobile o è contro la legge? o deve aspettare che finisca la causa?Ti piace fare buruffa in tribunale per poi lamentarti delle sentenze che ti danno torto?
non confondere il Giudice di Pace con l' Istituto della Mediazione.se ricordo bene disse i mio avvocato che trovava strano che non si andasse dal giudice di pace
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